Cambiano le regole per la fiscalità delle attività di e-commerce: con l’entrata in vigore del D.M. Economia 27 ottobre 2015, attuativo dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 263/2015), scatta l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini e ricevute) per i servizi elettronici, di telecomunicazione (TLC) e di teleradiodiffusione resi nei confronti di consumatori privati (B2C). Sono infatti esonerate le prestazioni rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o professione, (articolo 1 del DM) .
=> E-commerce UE: come aderire al MOSS
Il Decreto Ministeriale dà quindi attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 42/2015, mentre già da quest’anno, per effetto del Regolamento UE n. 1042/2013, tutte le prestazioni di cui sopra sono imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario.
=> Determinazione dello stabilimento di una società estera
Le prestazioni di servizi sono rilevanti in Italia nei casi in cui:
- vengano rese tramite mezzi elettronici ed il committente privato è domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero);
- di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente “privato” è domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero) e il servizio è utilizzato nel territorio della Ue.
Sono invece rilevanti in un altro Stato membro della UE se il prestatore è stabilito in Italia e il committente privato non è domiciliato in Italia.
Dal 1° gennaio 2015 è inoltre operativo il nuovo portale web MOSS (“Mini One Stop Shop”) che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C), domiciliati o residenti nella UE, di aderire al regime speciale facoltativo ai fini IVA.