Tratto dallo speciale:

Redditi da Srl? Niente contributi INPS

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 14 Luglio 2015
Aggiornato 17 Luglio 2015 11:35

I redditi da partecipazione in Società di capitali non sono assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani INPS: la sentenza della Corte d'Appello.

 

Contributi

Sui redditi da Srl niente contributi obbligatori da versare: i redditi da partecipazione in Società di capitali non sono infatti assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani. È quanto chiarito dalla Corte di Appello de L’Aquila con due sentenze la n. 752/2015 e la n. 774/2015 con le quali è stato smentito quanto sostenuto dall’INPS con la circolare n. 102/2003, a favore della tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro e della sentenza di primo grado, anch’essa favorevole al contribuente.

=> Costituzione di una Srl: regole e novità

Calcolo contributi

Secondo l’INPS:

“I contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall’attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all’iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica)”.

=> Artigiani e Commercianti: contributi INPS 2015

La Corte di Appello fa invece presente che:

“La norma di riferimento è costituita dall’art. 3-bis dl 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Da tale norma si deduce che, in tutte le ipotesi di partecipazioni in società non trasparenti come le società di capitali, non vi sia una base reddituale sulla quale poter applicare il contributo previdenziale alle Gestioni Commercianti ed Artigiani INPS. I giudici della Corte d’Appello hanno inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2001, secondo la quale:

“È noto che, ai sensi dell’articolo 6 dpr n. 917 del 1986, i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
  1. redditi fondiari;
  2. redditi di capitale;
  3. redditi di lavoro dipendente;
  4. redditi di lavoro autonomo;
  5. redditi di impresa;
  6. redditi diversi.

Con la precisazione che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”.

Dunque:

“Pur se l’articolo 3-bis dl 384/1992 fa riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto nella relativa Gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”.

=> Contributi INPS volontari: guida in pillole

Avvisi di addebito INPS

Da sottolineare che negli ultimi tempi sono stati numerosi gli avvisi di addebito inviati dall’INPS ai soci persone fisiche di società di capitali. Ora si attende un chiarimento ufficiale da parte dell’Istituto, correlato dalle relative disposizioni alle sedi provinciali per annullare in autotutela le richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipazione a società di capitali senza costringere i soci non lavoratori delle società a responsabilità limitata ad un dispendioso contenzioso giudiziario.

.