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Bonus edilizi, nuove indicazioni su cessione credito e sconto in fattura

di Barbara Weisz

26 Novembre 2025 11:59

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L'errata Comunicazione web non è sanabile decorsi i termini di invio sull'opzione di cessione credito o sconto fattura: le regole caso per caso.

Se un contribuente che ha effettuato interventi edilizi indica erroneamente l’opzione per la cessione del credito in luogo dello sconto in fattura non può più rimediare dopo la scadenza dei termini per le comunicazioni. La precisazione è contenuta in una risposta dell’Agenzia delle Entrate a specifico quesito (interpello 295/2025), relativo al caso di lavori agevolati con bonus facciate in condominio.

Se una società edile ha effettuato lavori con lo sconto in fattura emettendo le relative fatture, se l’intermediario fiscale ha barrato la casella “cessione del credito” (invece di “sconto in fattura”), non è possibile correggere le comunicazioni effettuate, perché la norma non ne consente l’invio di una nuova per la modifica dei dati indicati una volta decorsi i termini di legge (16 marzo dell’anno che segue quello in cui la spesa è sostenuta).

Come rimediare ad errori formali sui bonus edilizi

La questione degli errori di comunicazione nell’esercizio dell’opzione era già stata affrontata con la Circolare AdE 33/2022. Il documento di prassi dettaglia i casi in cui è sufficiente segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso inviando un messaggio di posta elettronica e quelli in cui è invece necessario inviare una nuova comunicazione. Se l’errore od omissione non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale. Sono considerati tali quelli relativi a recapiti errati, codici identificativi dell’asseverazione, dati catastali o stato di avanzamento lavori.

Se si compie un errore formale ma sussistono comunque tutti i presupposti e i requisiti ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del dlgs 241/1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. Ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve semplicemente segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa, da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Errori sostanziali che richiedono nuova comunicazione

Gli errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (e quindi del credito ceduto) possono essere definiti sostanziali. Ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente. In questi casi, l’unico modo per correggere è l’invio di una nuova comunicazione entro la scadenza di legge, il 16 marzo dell’anno successivo. Decorso questo termine, non è più possibile rimediare.

In passato era consentita la remissione in bonis, inviando una nuova comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione, ma l’articolo 2 del decreto legge 39/2024 ha eliminato questa possibilità.

Oltre i termini, solo cessioni qualificate

Nel caso in oggetto, «non essendo state tempestivamente modificate le scelte operate», resta valida l’opzione per la cessione del credito e non è possibile beneficiare dello sconto in fattura. Di conseguenza, l’impresa può cedere il credito solo a soggetti qualificati (banche, assicurazioni), e non anche ad altre tipologie di soggetti non qualificati (ad esempio, un’altra impresa), opzione prevista solo nel caso di sconto in fattura.