Trascorsi i termini che consentono di inviare una dichiarazione tardiva (90 giorni dalla scadenza di quelli ordinari), la dichiarazione dei redditi si considera omessa. In questi casi, anche se a non trasmettere il modello fiscale è stato il commercialista incaricato dal cliente, spetta comunque sempre a quest’ultimo provare l’assenza di colpa e dimostrare di aver vigilato sull’operato del professionista, anche dimostrando la sua condotta fraudolenta.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr.: ordinanza n. 17948/2024), l’onere della prova di buona fede è in capo al contribuente, tenuto a rispondere di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui sarebbe dovuto essere il professionista ad occuparsi della trasmissione telematica.
Il contribuente deve dimostrare di aver sottoposto a verifiche l’operato del commercialista presentando prove a corredo, e dimostrando anche l’eventuale mala fede del professionista nei casi di operazioni anomale (ad esempio, la falsificazione di modelli F24).
=> Errori 730: quando è responsabile il CAF o il contribuente
Presentare la sola denuncia nei confronti del professionista per evitare le sanzioni tributarie, quindi, non è sufficiente per discolparsi in assenza di documentazione probatoria.
Per i soggetti IRPEF la scadenza di invio del Modello 730 è il 30 settembre di ogni anno, con possibilità di trasmissione entro fine anno (90 giorni) per non incorrere nell’omissione (sanando la situazione tramite ravvedimento operoso). Per chi presenta il Modello Redditi PF (nonché il modello Redditi correttivo dopo l’invio di un modello Redditi o 730 per inserire dati mancanti o modificare dati errati), c’è un mese di tempo in più dal momento che la scadenza è fissata al 31 ottobre. Si applicano comunque le sanzioni di legge.