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Fotovoltaico in Agricoltura: chiarimenti sulla tassazione

di Anna Fabi

22 Gennaio 2024 15:00

Fotovoltaico in Agricoltura, interpello dell'Agenzia delle Entrate: ecco come si calcola il trattamento fiscale per la produzione di energia rinnovabile.

In un’azienda agraria, la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili può essere considerata attività connessa in base al volume d’affari, con l’applicazione di uno specifico trattamento fiscale:

  • fino a 2 milioni e 400mila kWh anno per la produzione da fonti rinnovabili agroforestali, e fino a 260mila kWh anno per il fotovoltaico, le attività di considerano connesse e quindi produttive di reddito agrario;
  • oltre questi livelli, il reddito IRPEF e IRES si calcola applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA relative all’energia ceduta il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva la possibilità di determinare il reddito nei modi ordinari.

A fare luce sulla materia è uno specifico interpello fiscale a cui ha fornito risposta (la n. 11/2024) l’Agenzia delle Entrate.

Produzione di Rinnovabili: come si calcola il reddito

Per determinare correttamente i redditi derivanti dalla produzione di energia da fonte fotovoltaica, in presenza di tutti i requisiti previsti, perché gli stessi si considerino connessi all’attività agricola, si considera unitariamente il volume d’affari della produzione di energia elettrica eccedente i sopra citati limiti.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una società agricola che intendeva realizzare un terzo impianto fotovoltaico.

La normativa di riferimento è il comma 423, della legge 266/2005, secondo cui la produzione e cessione di energia fotovoltaica è produttiva di reddito agrario nel limite di 260mila kwh.

Quella eccedente dà luogo a reddito d’impresa, da determinare ai fini delle imposte dirette in uno dei due seguenti modi:

  1. ­forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25%), laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola specificamente individuati nella circolare n. 32/E del 2009 (illustrati nel prosieguo);
  2. seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

Imponibile fiscale per più impianti agrivoltaici

In merito alla possibilità di considerare come connesso alla attività agricola il reddito derivante da una pluralità di impianti fotovoltaici installati all’interno del fondo agricolo, la circolare 32/2009 non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaica.

In altri termini, se sussiste almeno uno dei requisiti previsti per considerare l’attività di produzione di energia connessa a quella agricola, e nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola, è possibile considerare il reddito derivante da più impianti come generato da un’attività connessa.

Fotovoltaico oltre soglia: come si calcola il volume d’affari

Per determinare il volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260mila kwh, si dovrà considerare la produzione complessiva tutti gli impianti, da raffrontare con il volume d’affari complessivo dell’attività agricola.

Questo, anche se alcuni impianti rispettano i diversi requisiti previsti per essere considerati connessi all’attività agricola.

In parole semplici, se anche uno solo dei sistemi di produzione deve fare riferimento al criterio del volume d’affari:

  • prima bisogna considerare il reddito di tutti gli impianti;
  • poi, bisogna raffrontarlo con il volume d’affari complessivo dell’attività agricola (escludendo la produzione di energia fotovoltaica).

La verifica del volume d’affari si effettua analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta. E non rilevano eventuali ragioni, neanche di carattere eccezionale, che abbiano comportato una riduzione del volume d’affari ascrivibile all’attività agricola rispetto a quella di produzione energetica.

Infine, viene confermato che è sufficiente la presenza di uno solo dei requisiti previsti dalla circolare 32/2009 per considerare l’impianto connesso all’attività agricola.