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Residenza fiscale: cambiano le tasse per lavoratori e imprese

di Teresa Barone

16 Gennaio 2024 09:18

Riforma della fiscalità internazionale: ecco come cambia la disciplina in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche nel 2024.

Il nuovo decreto 209/2023 sulla fiscalità internazionale previsto dalla Riforma Fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce importanti novità per la disciplina impositiva che riguarda imprese e lavoratori, in stretta relazione alla loro residenza fiscale.

Le novità coinvolgono tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche. Vediamo cosa cambia.

Fiscalità internazionale: in quale Paese si pagano le tasse

La nuova disciplina interviene a chiarire dubbi e spianare rigidità dell’attuale materia fiscale. In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede che la residenza fiscale per le persone fisiche è legata al Paese in cui ha il domicilio o la residenza anagrafica per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, calcolando i giorni anche per frazioni).

Residenza fiscale delle persone fisiche

La novità è che nel concetto di domicilio diventa preponderante la presenza fisica nel territorio dello Stato anche ai fini fiscali, prevalendo il luogo in cui effettivamente la persone fisica abita per la maggior parte del periodo d’imposta.

In termini semplici, la nozione di domicilio ai fini fiscali diventa quella che delinea il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.

Per quanto riguarda le persone fisiche, dunque, dalla presunzione assoluta di residenza fiscale che deriva dall’iscrizione di una persona alle anagrafi della popolazione residente si passa alla presunzione relativa: il contribuente può però anche fornire la prova contraria in merito al suo domicilio, a prescindere dalla sua residenza anagrafica.

Effetti sullo smart working

Questa è una revisione normativa destinata ad avere impatto, ad esempio, sui lavoratori in smart working per imprese estere: se una persona fisica vive in Italia e vi lavora pur se alle dipendenze di un’azienda estera, dovrà pagare le tasse sul reddito nel nostro Paese, dal momento che è il luogo in cui dimora per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate (con la Circolare 25/E del 18 agosto 2023) aveva già fornito alcuni chiarimenti sui profili fiscali del lavoro da remoto spiegando che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono in alternativa:

  • iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • domiciliate nel territorio dello Stato italiano, da intendersi come  sede principale di affari, interessi economici e relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi;
  • residenti nel territorio dello Stato italiano.

Riforma incentivi per impatriati

Cambiano anche le regole le agevolazioni per impatriati, dipendenti o autonomi: lo sconto IRPEF si riduce al 50% in riferimenti ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di lavoro autonomo. Si applica fino ad un importo massimo di 600mila euro, limitatamente a lavoratori ad alta qualificazione che tornano in Italia e vi mantengono la residenza per almeno cinque anni.

I lavoratori che aspirano al nuovo regime agevolato degli impatriati non possono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento (la soglia aumenta se l’attività è prestata in Italia per lo stesso soggetto per cui era prestata all’estero, anche se dello stesso gruppo aziendale) e si devono impegnare a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni.

Le novità si applicano a partire dal periodo d’imposta 2024, sostituendo il regime di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015.

Residenza fiscale delle persone giuridiche

Relativamente alla residenza delle persone giuridiche o comunque diverse dalle fisiche, la nuova disciplina sottolinea il concetto di direzione effettiva intesa come continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche che riguardano la società nel suo complesso.

L’articolo 2 del decreto di recepimento lascia invariato il criterio di collegamento basato sulla presenza della sede legale nel territorio, eliminando invece quello dell’oggetto principale. Non solo: per il criterio della sede amministrativa si specificano le caratteristiche che lo rendono un collegamento sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via preponderante.

Diventa rilevante, in pratica, il luogo in cui avviene la gestione ordinaria, vale a dire dove avviene il continuo e coordinato compimento degli atti gestionali che sono inerenti alla società o all’ente nel suo complesso.

La normativa italiana si vuole dunque adeguare alle linee guida OCSE.

Con riferimento alle società di capitali (persone giuridiche), infatti, mentre l’art. 73, comma 3 del Tuir prevedrebbe che ai fini delle imposte sui redditi si considerino residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato, il nuovo riferimento OCSE individua come criteri in base ai quali identificare la residenza delle società i seguenti tre:

  • luogo di direzione effettiva;
  • luogo di costituzione;
  • ogni altro fatto rilevante.

In pratica, i riferimenti diventano in alternativa la sede legale, la direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.

Global minimum tax

Con la nuova Global minimum tax, infine, si introduce per la prima volta una tassa piatta (pari al 15%) sui profitti realizzati nel Paese in relazione a grandi aziende e multinazionali con più di 750 milioni di euro di ricavi annuali.