Il 16 giugno scatta la consueta scadenza fiscale per il pagamento dell’acconto IMU: dopo due anni di pandemia, con relative agevolazioni e aiuti anti Covid, da quest’anno si torna alla normalità, con il pagamento secondo i termini ordinari ed alcune novità 2022, come ad esempi l’IMU per coniugi con residenza in Comuni diversi: devono scegliere quale prima casa rendere esente ai fini IMU, non solo nello stesso Comune , dunque, ma anche in quelli diversi.
Chi deve pagare l’IMU 2022
La prima rata della nuova IMU, che ha incamerato le aliquote TASI dopo l’abolizione della tariffa unica su servizi indivisibili, è dovuta dai titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma anche dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing (dunque, sono passivi d’imposta fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).
Le nuove esenzioni 2022
Dal 1° gennaio 2022 è tornata l’esenzione IMU per i fabbricati merce destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Si applica inoltre, ancora per il 2022, l’esenzione per immobili della categoria catastale D/3 (cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli) se i proprietari sono anche gestori delle attività esercitate. Proroga esenzione IMU 2022 anche per i fabbricati inagibili dopo il sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
Le consuete esenzioni IMU
- prima casa non si lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7,
- tutti gli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza;
- alloggi sociali;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- il solo immobile non locato, posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia).
Prima casa: la nuova regola IMU
Con il cambiamento della definizione di abitazione principale contenuta nel comma 741, lettera b della legge 160/2019 (Manovra 2020), ricordiamo che, ai fini dell’esenzione IMU, si fa riferimento all’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non c’è più alcun rifermento ad immobili diversi nello stesso Comune.
Altre esenzioni IMU
- Per i terreni agricoli e loro assimilati l’imposta non è dovuta: da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; se destinati ad uso agrosilvo-pastorale e sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Vige poi l’esenzione per alcuni casi di utilizzo dei fabbricati per attività esclusivamente non commerciale: immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601); immobili di soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 e destinati ad attività non profit previste nella medesima lettera i).
- A livello locale sono applicabili agevolazioni ed esenzioni IMU per immobili in comodato gratuito ad un ente ed esercizi commerciali e artigianali in zona a traffico limitato a causa della realizzazione di opere pubbliche per otre 6 mesi.
Come si paga l’IMU
L’IMU si paga utilizzando il modello F24, bollettino postale, PagoPA. utilizzando il codice del Comune, reperibile sui portale delle amministrazioni locali assieme alle delibere.
Compilazione modello F24
Nel campo “Sezione” va inserito il destinatario del versamento con gli appositi codici. “EL” è il codice di riferimento per l’IMU casa. Nella colonna “cod. tributo” vanno inseriti:
- 3912: abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913: fabbricati rurali a uso strumentale;
- 3914: terreni (quando il destinatario è il Comune);
- 3916: aree fabbricabili (quando il destinatario è il Comune);
- 3918: altri fabbricati (quando il destinatario è il Comune);
- 3925: immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – STATO”;
- 3930 immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.