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IMU prima rata, acconto 16 giugno: novità, regole, esenzioni

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 5 Giugno 2023
Aggiornato 15:23

Prima rata IMU entro giovedì 16 giugno: ecco tutte le esenzioni di legge, le aliquote di base, le nuove regole e le modalità di pagamento.

Il 16 giugno scatta la consueta scadenza fiscale per il pagamento dell’acconto IMU secondo i termini ordinari ed alcune novità, come ad esempi l’IMU per coniugi con residenza diversa: possono nuovamente godere entrambi dell’esenzione prima casa se ci sono tutti i presupposti di legge. Inoltre, per il 2023 sono state inserite nuove esclusioni d’imposta, come per gli immobili occupati da inquilini morosi con istanza di sfratt.

Vediamo tutte le novità, anche sull’applicazione delle aliquote.

Chi deve pagare l’IMU

La prima rata IMU 2023 (Imposta Municipale Propria), che dallo scorso anno ha incamerato le aliquote TASI dopo l’abolizione della Tariffa unica su Servizi Indivisibili, è dovuta dai titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma anche dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing (dunque, sono passivi d’imposta fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).

Le esenzioni IMU

Dallo scorso anno è tornata l’esenzione IMU per i fabbricati merce destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Si applica inoltre l’esenzione per immobili della categoria catastale D/3 (cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli) se i proprietari sono anche gestori delle attività esercitate. Sono esenti IMU anche:

  • la prima casa non di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e le relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 (al massimo tre, una per ogni categoria);
  • gli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza);
  • gli alloggi sociali;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • il solo immobile non locato, posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia);
  • terreni agricoli e loro assimilati per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze 9/1993, nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge 448/2001, se destinati ad uso agrosilvo-pastorale e sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • fabbricati ad uso non commerciale (immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali art. 5-bis del Dpr 601/1973; immobili di soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 e destinati ad attività non profit previste nella medesima lettera);
  • a livello locale sono applicabili agevolazioni ed esenzioni IMU per immobili  in comodato gratuito ad un ente ed esercizi commerciali e artigianali in zona a traffico limitato a causa della realizzazione di opere pubbliche per oltre 6 mesi.

Prima casa: la nuova regola IMU

Con il cambiamento della definizione di abitazione principale, ai fini dell’esenzione IMU si fa riferimento all’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non c’è più alcun rifermento ad immobili diversi nello stesso Comune.

Come si paga l’IMU

L’IMU si paga utilizzando il modello F24, bollettino postale, PagoPA. utilizzando il codice del Comune, reperibile sui portale delle amministrazioni locali assieme alle delibere.

Compilazione modello F24

Nel campo “Sezione” va inserito il destinatario del versamento con gli appositi codici. “EL” è il codice di riferimento per l’IMU casa. Nella colonna “cod. tributo” vanno inseriti:

  • 3912: abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913: fabbricati rurali a uso strumentale;
  • 3914: terreni (quando il destinatario è il Comune);
  • 3916: aree fabbricabili (quando il destinatario è il Comune);
  • 3918: altri fabbricati (quando il destinatario è il Comune);
  • 3925: immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – STATO”;
  • 3930 immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Aliquote IMU nazionali

Le aliquote IMU di base sono le seguenti.

  • aliquota IMU ordinaria dello 0,86%: i Comuni possono diminuirla, azzerarla o aumentarla fino all’1,06 (o anche ulteriormente a determinate condizioni);
  • aliquota IMU ridotta allo 0,5% (prima casa di lusso e relative pertinenze): i Comuni possono diminuirla, azzerarla o aumentarla dello 0,1%.

Dal 2023, se i Comuni non pubblicano le delibere, si applicano a conguaglio le aliquote nazionali.

Casi particolari

  • 0,1% per fabbricati rurali ad uso strumentale: i comuni possono ridurla fino all’azzeramento;
  • 0,1% per fabbricati destinati alla vendita e non locati (immobili merce): i comuni possono aumentarla allo 0,25% o ridurla fino ad azzeramento;
  • 0,76% per terreni agricoli: i comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzeramento;
  • 0,86% (lo 0,76% è riservato allo Stato) per immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D: i comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino allo 0,76%.