Bonus prima casa: credito d’imposta o detrazione fiscale

di Alessandra Gualtieri

19 Agosto 2021 08:57

Il credito d'imposta spettante per acquisto prima casa può essere fruito in vari modi: le regole caso per caso secondo l'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i crediti d’imposta per operazioni immobiliari legate alla prima casa che possono essere fruiti solo per intero o anche parzialmente, e quando possono essere fruite in diminuzione di altre imposte oppure in compensazione in dichiarazione dei redditi (cfr.: risposta all’interpello n. 44/2020).

Nello specifico, in caso di acquisto di un immobile con agevolazione prima casa per riacquisto entro un anno dalla vendita di un’altra abitazione principale), il credito d’imposta spettante potrebbe non essere fruito integralmente in sede di rogito notarile se il credito risulta superiore all’imposta di registro. Pertanto, se utilizzato solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte IRPEF oppure in compensazione delle somme dovute.

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Questo stesso credito residuo, invece, non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e neppure per quelle su successioni e donazioni, se si tratta di atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Per le imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo. Dunque, il bonus fiscale prima casa, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere come detrazione in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva, oppure in compensazione nel periodo di imposta corrispondente. Per riassumere, il contribuente può utilizzare il credito in diminuzione dall’imposta di registro per l’atto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
  • successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.