Bonus casa: detrazione, sconto e compensazione cumulabili

di Anna Fabi

28 Luglio 2020 07:39

Uso parziale del credito d'imposta per acquisto immobiliare entro un'anno dalla vendita della prima casa: rimanenza fruibile anche compensando le spese.

Il bonus casa previsto per l’acquisto di un’abitazione non di lusso entro un anno dalla vendita della prima casa può essere utilizzato flessibilmente utilizzando le diverse opzioni disponibili. Per esempio, è possibile usarne una parte in diminuzione delle imposte sui redditi, e un’altra in diminuzione delle spese di registro, ipotecaria e catastale per un nuovo atto di compravendita.

Sono entrambe possibilità previste dalla legge che, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, possono essere utilizzate in modo alternativo e non preclusivo.  Le precisazioni sono contenute nell’interpello 223/2020.

Nel quesito, un contribuente aveva scelto di utilizzare il bonus casa in diminuzione IRPEF, potendo però recuperarne solo una parte per incapienza fiscale.  Avendo in programma un nuovo acquisto immobiliare, chiedeva di poter utilizzare il credito residuo per il pagamento delle imposte dovute in relazione al nuovo atto di compravendita.

La risposta del Fisco è positiva.

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Bonus acquisto prima casa

Il bonus casa a cui si riferisce la richiesta è quello previsto dall’articolo 7 della legge 448/1998, in base al quale «ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso», in presenza di una serie di requisiti specifici previsti dalla stessa norma, «è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato».

Il credito d’imposta, ricorda il Fisco, può essere utilizzato nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 241/1997.

Il Fisco ricorda anche che, per utilizzare l’agevolazione, il contribuente deve manifestare la propria volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

La circolare 18/2013 aveva già chiarito, si legge nell’interpello, che «il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente nelle ipotesi sopra indicate». Quindi i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante. Una successiva circolare delle Entrate (17/2015), ha chiarito che, se il credito viene utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta solo parzialmente, l’importo residuo può essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione.

Quindi, conclude il Fisco, le opzioni di utilizzo previste dalla legge «hanno carattere alternativo, ma non preclusivo». E di conseguenza, se una volta effettuata la scelta, c’è un residuo di credito inutilizzato è possibile riutilizzarlo attraverso le altre modalità.