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Bonus pagamenti digitali: credito d’imposta al via

di Alessandra Gualtieri

1 Settembre 2020 09:05

Tax credit sulle commissioni tracciabili: 6916 è il codice tributo per il bonus in compensazione tramite F24, utilizzabile dal mese successivo alla spesa.

Con la risoluzione n. 48 del 31 agosto è stato istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, per fruire del credito d’imposta sulle commissioni relative alle transazioni digitali, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti elettronici tracciabili).

Il bonus  esercenti attività di impresa, arte o professioni vale per la vendita di beni e l’erogazione di servizi nei confronti di consumatori finali (persone fisiche), a partire dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’anno d’imposta precedente non superino i 400mila euro.

Il tax credit pari al 30% delle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (articolo 22, comma 1, Dl n. 124/2019).

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Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (dal mese successivo a quello della spesa), si utilizza nel modello F24 il codice tributo 6916, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, da esporre nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” o, se si opta per la cessione del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

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I prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere ogni mese agli esercenti, per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate. Sulla base di questi dati è possibile procedere all’utilizzo del bonus.

Il credito d’imposta va poi riportato in dichiarazione dei redditi ma non concorre alla formazione della base imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP, è riconosciuto nel rispetto dei limiti de minimis (massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 15mila per i produttori agricoli e di 30mila nel settore pesca e acquacoltura.