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Superbonus 110%, procedure e documenti

di Anna Fabi

Pubblicato 14 Agosto 2020
Aggiornato 26 Gennaio 2021 11:36

Bonifico di pagamento, asseverazione e visto di conformità, documenti da conservare: tutte le procedure per il Superbonus al 110% sui lavori edilizi.

Le regole sono simili a quelle previste per le altre detrazioni edilizie ma con una serie di differenze fondamentali, a partire dalla ripartizione su cinque quote invece che dieci, l’obbligo di asseverazione su requisiti tecnici e congruità della spesa, la flessibilità su cessione credito e sconto in fattura, nei qual caso serve però anche un visto di conformità che attesti i presupposti del diritto alla detrazione d’imposta.  Restano invece uguali, anche ai fini del superbonus al 110%, le modalità di pagamento lavori con bonifico e causale specifica.

Le procedure per chiedere e utilizzare il Super Ecobonous sono indicate nella circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate, n. 24/2020. Sintetizziamo di seguito in cosa consiste e come fruirne.

Come funziona il Superbonus

«In linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici». L’agevolazione si applica a specifici lavori edilizi di efficienza energetica, è stata introdotta dall‘articolo 119 del decreto Rilancio, è al 110% con dei tetti di spesa che variano a seconda degli interventi, si applica direttamente in dichiarazione dei redditi, si divide in cinque quote annuali di pari importo.

Come pagare i lavori

Fondamentale, come per le altre detrazioni edilizie, la modalità di pagamento. Bisogna effettuare un bonifico, bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il Fisco segnala che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus o della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Come redigere l’asseverazione

Come detto, è sempre necessaria l’asseverazione, che viene è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

La procedura qui è diversa a seconda dell’intervento.

  • Efficientamento energetico: l’asseverazione riguarda la conformità ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Viene eseguita da un tecnico abilitato, va poi trasmessa, per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;
  • Interventi antisismici: l’asseverazione riguarda l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese, viene effettuata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori, collaudo statico. Viene depositata allo sportello unico competente (articolo 5 del dpr 380/2001).

=> Superbonus al 110%: calcolo e tetti di spesa

Sconto in fattura e cessione credito

Il visto di conformità è necessario solo se il contribuente, invece di utilizzare il superbonus come detrazione, eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In questo caso, deve richiedere il visto dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il visto di conformità viene eseguito dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF, che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici.

=> Bonus 110%: libero scambio dei crediti d'imposta

Documenti da conservare

  • Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
  • Ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
  • Copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA o depositato allo sportello unico.
  • Per interventi su parti comuni degli edifici: copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
  • Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.