Split Payment: applicazione e casi particolari

di Barbara Weisz

8 Maggio 2018 15:53

Circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate sui nuovi enti e società tenuti allo split payment IVA dal 2018: nuova platea, sanzioni applicabili, casi particolari.

L’indicazione dei nuovi soggetti pubblici tenuti alla scissione dei pagamenti (split payment IVA), i casi particolari (società fiduciarie, oneri dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio), l’efficacia temporale delle nuove disposizioni: l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare applicativa delle novità in materia introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria, dl 148/2017. Il provvedimento ha ampliato l’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti (l’IVA viene addebitata in fattura al fornitore ma versata all’Erario dall’amministrazione pubblica) a una serie di nuovi enti (ad esempio, società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, società quotate in Borsa inserite nell’indice Ftse/Mib), a partire dal 2018:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP): sono comprese le aziende costituite dalle Camere di Commercio, e tutti gli enti che conciliano il carattere pubblico della personalità giuridica con il regime privatistico dell’impiego dell’attività esterna;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%: sono comprese anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione, le fondazioni degli Ordini professionali;
  • società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra indicati, e dalle società soggette allo split payment;
  • società partecipate almeno al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment: sono comprese anche società partecipate da più soggetti, che complessivamente raggiungano la quota del 70%;
  • società quotate nell’indice Ftse/MIb di Borsa Italiana: per le nuove quotazioni, se avvengono entro il 30 settembre, lo split payment si applica dal primo gennaio dell’anno successivo, se invece l’operazione è successiva, la scissione dei pagamenti inizia il primo gennaio del secondo anno successivo.

L’elenco di enti e società tenuti allo split payment è pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze, mentre per le PA il riferimento è l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse nel 2018. Gli eventuali errori precedenti al 7 maggio, giorno di pubblicazione della circolare 9/2018, non saranno sanzionati.

Casi particolari

Nel caso di società con quote intestate a una fiduciaria, la valutazione sull’obbligo di split payment va effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote vanno ricondotte, verificando se rientra o meno fra gli enti o le società tenuti allo split payment. In parole semplici, non rileva l’intestazione formale delle quote azionarie, ma chi esercita effettivamente il controllo. Un altro caso particolare riguarda la liquidazione dei compensi ai CTU, consulenti tecnici d’ufficio, che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria: in questi casi non si applica lo split payment.