Ravvedimento operoso imposta di registro: calcolo e interessi

di Noemi Ricci

10 Maggio 2019 15:38

Interessi e sanzioni in caso di mancata registrazione del contratto di affitto e omesso versamento della ritenuta d'imposta: come rimediare con il ravvedimento operoso.

L’imposta di registro istituita dal D.P.R. numero 131/1986 è un’imposta che risulta dovuta al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate come nel caso dei contratti di locazione.

Registrazione contratto locazione

Il contratto di affitto, per essere valido, deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula del contratto, presentando presso gli sportelli territoriali un apposito modello RLI. In caso di inadempienza, per il Fisco locatore e affittuario sono obbligati in solido, questo significa che non importa chi presenta il modello di RLI, basta che questo sia correttamente compilato in ogni sua parte e che le parti abbiano provveduto a versare sia l’imposta di bollo che l’imposta di registro sul contratto.

L’imposta di registro sui contratti di locazione si paga utilizzando il modello F24 Elide.

Ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso i codici tributo da inserire sono:

  • Codice tributo “1507” – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • Codice tributo “1508” – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • Codice tributo “1509” – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • Codice tributo “1510” – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni previste dalla normativa vigente. In particolare per l’omessa registrazione del contratto e per il parziale occultamento dell’imposta di registro si applicano le seguenti sanzioni:

  • dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per omessa registrazione del contratto;
  • dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta per parziale occultamento del canone.

Se il contratto viene registrato in ritardo vanno versati una sanzione amministrativa e gli interessi giornalieri:

  • per le registrazioni avvenute entro 120 giorni dalla data di stipula la sanzione sarà del 10%;
  • per le registrazioni avvenute entro l’anno la sanzione è del 12%;
  • per le registrazioni avvenute oltre 1 anno la sanzione del 30%.