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Come chiedere il rimborso dell’IVA a credito

di Nicola Santangelo

17 Aprile 2013 12:00

L'IVA è un'imposta che si applica agli acquisti e alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi. Poiché grava solo sul consumatore finale, nei confronti delle imprese l'imposta rappresenta un credito o un debito verso l'Erario. La differenza tra imposta a debito e imposta a credito determina l'IVA da versare allo Stato. Qualora, però, l'imposta a credito sia maggiore rispetto quella a debito è possibile richiederla a rimborso. Vediamo come fare.

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L'imposta a credito derivante dalla liquidazione periodica dell'IVA può essere utilizzata per compensare l'imposta a debito dei successivi periodi. In tal caso si parla di compensazione verticale. Tuttavia, qualora il credito formatosi in uno dei tre trimestri dell'anno sia superiore a euro 2.582,28, è possibile richiedere, tramite apposita istanza, il rimborso infrannuale ovvero l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, con altre imposte o contributi. In questo caso si parla di compensazione orizzontale.

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E' possibile operare la compensazione orizzontale solo nel caso in cui ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate:

  • l'aliquota media sulle operazioni passive sia superiore a quella sulle operazioni attive maggiorata del 10% ovvero le operazioni imponibili siano superiori al 25% del volume d'affari;
  • gli acquisti o le importazioni di beni ammortizzabili, esclusi i beni e servizi acquistati per studi e ricerche, siano di ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili effettuati nel trimestre;
  • vi sia prevalenza di operazioni non soggette all'imposta, per mancanza del presupposto di territorialità .

L'istanza va redatta sul modello IVA TR e presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il rimborso del credito deve avvenire entro giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. In caso di ritardo nei pagamenti potranno essere applicati interessi al tasso del 2% annuo con decorrenza dal giorno di scadenza del pagamento.