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Bollette: regole, tutele per Vulnerabili e Bonus Sociali

di Anna Fabi

2 Aprile 2024 10:01

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Bollette 2024: guida a bonus sociali, alla fine del mercato tutelato, alle regole e tutele per i clienti vulnerabili e alle tariffe sul mercato libero.

Bollette in aumento da aprile 2024, con la fine del contributo straordinario ai beneficiari del Bonus Sociale Elettrico, in aggiunta alle novità legate alla fine del Mercato Tutelato dell’Energia e l’introduzione delle nuove regole per il diritto alle tariffe ridotte per gli utenti vulnerabili ed a quelle del Servizio a Tutele Graduali (STG) per i non vulnerabili che non passano al mercato libero, dove peraltro si registrano forti aumenti.

Le tariffe tutelate dall’ARERA non vanno poi confus con i Bonus sociali, dal 2024 tornati alle vecchie soglie ISEE e dunque meno convenienti, creando un ulteriore tassello di questo complesso puzzle tra sconti in bolletta per clienti a basso ISEE e Bonus Elettrico per disagio fisico di chi utilizza in casa apparecchi elettro-medicali salvavita.

Facciamo chiarezza sulle diverse varie forme di agevolazione in bolletta per clienti disagiati, fra analogie e differenze.

Tutela gas 2024: per quali clienti vulnerabili

Con la fine della maggior tutela sul mercato dell’energia, a gennaio 2024 si è passati al mercato libero per la fornitura domestica di gas, mentre a luglio è il turno delle bollette dell’elettricità.

In entrambi i casi, restano tutelati da tariffe ARERA solo i clienti considerati vulnerabili. Da ricordare che per alciuni versi i  requisiti di vulnerabilità variano tra mercato elettrico e quello del gas, come spieghiamo di seguito.

Per quanto riguarda la bolletta del gas, sono considerati vulnerabili, e quindi continuano ad avere diritto alle tariffe ARERA, i seguenti utenti domestici:

  • in condizioni economicamente svantaggiate con ISEE fino a a 8.107,5 euro (articolo 1, comma 75, della legge 124/17);
  • con utenza in una struttura di emergenza dopo eventi calamitosi;
  • con età superiore ai 75 anni;
  • con disabilità ai sensi della 104 (articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

La confusione per molti utenti nasce dal fatto che i soggetti di cui al primo punto sono già titolari anche del Bonus Sociale per disagio economico, per cui si rischia di confondere i due strumenti.

A creare ulteriori dubbi sono le versioni personalizzate dei moduli inviati dai fornitori di energia, che in alcuni casi interpretano in maniera estensiva i requisiti, applicando il diritto alle utenze fruite dal soggetto vulnerabile anche se non è il diretto intestatario dell’utenza in questione ma ne rientra nel nucleo. Di norma, tuttavia,

  • per il gas si ha diritto alla maggior tutela se l’intestatario dell’utenza è la persona vulnerabile,
  • per la luce sono ammessi anche gli intestari di bollette nel cui nucleo abitativo c’è un soggetto che utilizza apparecchi elettrici salva-vita in casa (che peraltro ha/hanno anche diritto al bonus sociale elettrico per disagio fisico).

Come sapere se si è sul mercato libero o tutelato?

Tutte le informazioni sul contratto di ciascuna utenza (anagrafiche, contratti e misure) sono disponibili online sul Portale Consumi (www.consumienergia.it) dell’ARERA, accessibile con credenziali SPID.

  • Per il gas, la maggior tutela è indicata nella bolletta, in prima pagine insieme ai codici di fornitura.
  • Per la luce, oltre all’indicazione in bolletta c’è la considerazione che quasi tutte le forniture sul mercato tutelato sono del Servizio Elettrico Nazionale.

Cosa succede ai non vulnerabili

Chi è sul mercato tutelato ma non rientra nei vulnerabili, non subisce nessuna interruzione di fornitura di energia. Per il gas, resta con lo stesso fornitore di vendita, che però applica condizioni economiche differenti; per la luce da luglio sarà invece assegnato in automatico al vincitore dell’asta che si è svolta a gennaio e che ha definito l’elenco dei fornitori abilitati ad offrire il servizio tutelato.

=> Bolletta Gas Non Vulnerabili: le offerte per chi non passa al Mercato Libero

Per i non vulnerabili che non passano al mercato libero, il prezzo della nuova tariffa è deciso dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi. Sarà comunque possibile, per vulnerabili e non, passare al mercato libero con la stessa società o altro fornitore, negoziando le condizioni economiche di vendità in base alle rispettive offerte.

NB: entro il 31 giugno 2024, gli utenti che ad oggi sono sul mercato libero possono ancora rientrare nel mercato tutelato dell’energia elettrica, così che poi, da luglio, possano fruire del servizio a tutele graduali in automatico.

Come ottenere la bolletta per vulnerabili

Le tipologie di clienti vulnerabili (ad eccezione dei clienti con 104) automaticamente saranno riconosciute come tali continuando ad avere tariffe calmierate (perchè il fornitore conosce già sia l’età sia l’eventuale fruizione del Bonus Sociale con requisito ISEE o l’utenza presso strutture emergenziali).

Nel caso in cui questo non succedesse, si deve presentare domanda al proprio fornitore di energia, utilizzando l’apposito modulo di certificazione che è presente sul portale dell’Autorità per l’energia e che comunque tutte le società di distribuzione per legge devono inviare per legge e pubblicare sul loro sito. Più nel dettaglio:

  • se si è già nel mercato tutelato: nei primi tre casi la permanenza nella maggior tutela è automatica, mentre nell’ultimo va comunicata tramite modulo;
  • se non si è già nel mercato tutelato ma si si vuole entrare: entro dicembre allora si deve darne comunicazione autocertificando il diritto per legge 104, mentre da gennaio si può contattare il servizio clienti del gestore per richiedere il passaggio al servizio di tutela della vulnerabilità.

=> Tariffa tutelata per Vulnerabili: procedura caso per caso

Tutela luce 2024: per quali clienti vulnerabili

La fine del mercato tutelato dell’elettricità è fissata il 1° luglio 2024. In questo caso, i requisiti di vulnerabilità per rimanervi sono leggermente diversi. L’utente deve:

  • trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate con ISEE fino a a 8.107,5 euro (articolo 1, comma 75, della legge 124/17);
  • presentare una disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;
  • avere un’età superiore ai 75 anni;
  • trovarsi in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate da energia elettrica;
  • rientrare tra i soggetti presso i quali sono presenti persone che utilizzano in casa gli apparecchi salva-vita di cui al punto precedente;
  • avere un’utenza ubicata in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • avere un’utenza in un’isola minore non interconnessa;

Come si vede, sono ricomprese tutte le categorie definite vulnerabili anche per il mercato del gas, con l’aggiunta di due fattispecie: le condizioni di salute che necessitano di apparecchiature alimentate dall’energia elettrica e l’utenza nelle isole minori non interconnesse.

Il meccanismo è lo stesso: i clienti che ne hanno diritto o vengono automaticamente identificati come vulnerabili oppure possono farne richiesta presentando apposito modulo di autocertificazione (Modulo luce).

Gli utenti non vulnerabili, invece, passeranno al fornitore del mercato libero che si sarà aggiudicato l’asta, alle condizioni del Servizio a Tutele Graduali (STG).

Bonus Sociale per lo sconto in bolletta

I bonus sociali (elettrico, gas e idrico) sono agevolazioni differenti, previste sempre per legge, ed i cui beneficiari rientrano anche nel diritto al servizio di tutela per vulnerabilità.

  • Il bonus sociale per disagio economico spetta (per luce e gas) a chi si trova sotto una certa soglia ISEE (per i percettori di RdC spetta anche per l’acqua)
  • Il bonus sociale per disagio fisico spetta a chi usa apparecchi elettro-medicali salvavita in casa (per la bolletta della luce).

Bonus sociale per disagio economico: sconto luce e gas

Nel caso del bonus sociale per disagio economico i requisiti sono, alternativamente, i seguenti: ISEE non superiore a 9mila 530 euro, nucleo familiare con almeno quattro figli a carico (famiglia numerosa) e ISEE fino a 20mila euro, nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Per il solo 2023, il bonus sociale è stato esteso a nuclei con ISEE pari a 15mila euro (legge 197/2022), oppure 30mila euro con almeno quattro figli a carico (dl 34/2023). Nell’ultimo trimestre del 2023 è stato poi previsto, per i beneficiari del bonus bollette, un contributo straordinario che cresce insieme al numero dei componenti del nucleo familiare. Questo contributo straordinario è prorogato anche dalla manovra 2024.

Anche per i bonus sociali c’è un automatismo, per cui vengono applicati senza presentazione della domanda alle famiglie che hanno presentato l’ISEE.

Bonus elettrico per disagio fisico

Il bonus elettrico per gravi condizioni di salute è  un’agevolazione che spetta in caso di grave malattia che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Si può richiedere anche se il paziente non è il titolare della bolletta: basta che viva nell’abitazione per la quale si richiede il bonus.

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal decreto del ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

In questo caso non ci sono automatismi e bisogna presentare domanda, utilizzando i moduli presenti sul portale ARERA, allegando un certificato ASL che attesti la situazione di gravità. Non serve invece l’ISEE, perché questa agevolazione non è legata alle condizioni economiche.

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’ARERA, in base a potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.