Permessi per ROL (riduzioni orario di lavoro) e per le ex festività: con una nuova circolare l’INPS fornisce termini e modalità di assolvimento degli obblighi sui contributi per mancato godimento, ovvero delle relative indennità sostitutive. Vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.
La circolare fa riferimento alle recenti indicazioni fornite dal Ministero del lavoro (Risposta ad interpello n. 16/2011 e nota protocollo 25/SEGR/ 0009044 del 3/6/2011).
L’INPS ricorda che «i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione», il tutto «mediante la concessione di permessi orari – la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative – fruibili sia individualmente che collettivamente».
Nnel caso in cui il lavoratore non riesca a godere dei permessi nell’arco di tempo stabilito – da clausole contrattuali di livello nazionale, da contrattazione collettiva aziendale o direttamente tra le parti nell’ambito della loro autonomia negoziale – è possibile erogare una indennità sostitutiva «calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione».
Per il versamento, l’importo corrispondente al compenso per ROL non goduto deve essere sommato alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza, inserendo l’ammontare nel campo <Imponibile> della sezione individuale del flusso UniEmens.
Nel caso in cui il permesso venga successivamente utilizzato dal lavoratore, il datore di lavoro ha facoltà di recuperare il contributo versato, utilizzando la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in <Dati retributivi> della sezione individuale del flusso UniEmens.
Fonte: Circolare INPS n.92 dell’8 luglio 2011