Prestazioni occasionali dopo la pensione: quale ritenuta?

Risposta di Barbara Weisz

5 Marzo 2024 08:04

Susanna chiede:

Sono pensionata con Opzione Donna, per una collaborazione occasionale ho richiesto che dal compenso fosse sottratto il 20% come ritenuta d’acconto. Ora leggo che per importi inferiori a 4800 euro l’anno tale ritenuta non è più dovuta, posso richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate in sede di compilazione del 730? Ed in generale, come mi devo comportare se continuo la mia collaborazione?

In realtà credo che nel suo caso non si possa applicare il rimborso fiscale, perché rileva l’intero reddito.

Potrebbe recuperare il 20% delle ritenute d’acconto se il suo reddito totale fosse sotto la soglia di incapienza, perché in quel caso non sarebbe tenuta a pagare le tasse. Ma ha anche un reddito da pensione, di conseguenza le imposte si calcolano sull’intera cifra che percepisce. E in base allo scaglione IRPEF al quale appartiene sommando tutte le sue entrate, da lavoro e da pensione.

Mi pare che quindi abbia correttamente applicato la ritenuta d’acconto. Le ricordo che non solo può continuare a svolgere collaborazioni pur essendo pensionata, ma che può anche eccedere il limite di 4.800 euro (sopra il quale la prestazione non si considera più occasionale), perché l’Opzione Donna non prevede incompatibilità con i redditi da lavoro.

Pur essendo una forma di flessibilità in uscita, da questo punto di vista segue le stesse regole della pensione piena, ed è quindi cumulabile con redditi da lavoro.

La normativa di riferimento è il comma 16 del dl 4/2019, come a più riprese modificato (da ultimo dalla manovra 2024).

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