Malattia e congedo parentale: cumulabilità e monte ore

Risposta di Barbara Weisz

24 Settembre 2018 09:18

Valentina chiede:

Alla malattia per depressione post partum può seguire la maternità facoltativa? Qualora ne usufruissi per soli due mesi continuativi, potrei poi continuare con l’allattamento fino all’anno di età di mia figlia? Come calcolare il monte congedo parentale rimasto, anche nel caso in cui ne usufruissi ad ore? Quali sono i motivi legittimi per richiedere ore/giorni di congedo parentale?

Non vedo motivi che possano impedirle di utilizzare il congedo parentale (o maternità facoltativa che dir si voglia) in seguito a un periodo di malattia. Certamente lei può andare in congedo, ricorrendone tutti i requisiti.

E può poi interrompere il congedo parentale per utilizzare i riposi per allattamento. Faccia la scelta che maggiormente va incontro alle sue esigenze di orario, in ogni caso gli strumenti sono tutti attivabili, purché non nello stesso periodo.

Nel dettaglio, non si possono utilizzare nello stesso giorno un congedo parentale (magari a ore) ed un permesso per allattamento (in orario diverso). In questo caso, la cumulabilità è vietata perché i riposi diventano contemporanei.

Non c’è bisogno di motivare in alcun modo la richiesta di un congedo parentale, si tratta di un diritto, esercitabile quindi automaticamente, tramite domanda INPS online e comunicazione all’azienda entro 5 giorni dalla sua decorrenza: lei può fare fino a sei mesi di congedo parentale, frazionati o continuativi.

Per quanto riguarda, infine, il calcolo in caso di congedo parentale a ore, i contratti prevedono specifiche regole con i criteri di computo e l’individuazione del monte ore che compone una giornata lavorativa.

Per i settori e le imprese non coperti da contratti che abbiano inserito le clausole sul congedo parentale a ore, si applica il decreto legislativo 80/2015,  in base al quale la giornata si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In generale, il congedo ad ore si applica per semplicità con una fruizione del 50% dell’orario abituale.

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Risposta di Barbara Weisz