Aspettativa Legge 104: stipendio per due anni

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 28 Settembre 2017
Aggiornato 22 Febbraio 2019 12:48

Silvano E. chiede:

Ho la possibilità di usufruire della legge 104 per assistere mia madre invalida al 100%; mi risulta che posso mettermi in aspettativa per un massimo di due anni e in questo periodo ricevo lo stipendio dall’INPS. È vero? Lo stipendio è lo stesso che percepisco in azienda?

Credo che lei abbia diritto al congedo straordinario retribuito fino a due anni solo nel caso in cui non ci siano parenti più prossimi che possano presentare analoga assistenza. È anche necessario che lei sia convivente con sua madre. Il riferimento legislativo è il Dlgs 151/2001, articolo 42 (modificato nel 2011), che riguarda i parenti di persone con handicap grave ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992.

=> Permesso biennale ex legge 104: i requisiti

Essendo sua madre invalida al 100% rientra senz’altro nei casi di handicap grave previsti dalla legge 104 (come definita dall’articolo 3, comma 3, ovvero minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione).

=> APE Caregiver e Legge 104: chiarimenti INPS

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti, con priorità stabilita in base al grado di parentela: coniuge (o partner in unione civile), padre o madre (anche adottivi), figli, fratelli o sorelle, parenti o affini entro il terzo grado. In tutti i casi, è previsto l’utilizzo del beneficio se il parente con grado più prossimo è mancante, deceduti o affetto da patologie invalidanti.

=> Permessi di lavoro retribuiti per assistenza e malattia

Le ricordo anche che i due anni rappresentano il tetto massimo di congedo utilizzabile per ogni singola persona disabile bisognosa di assistenza, frazionabile fra i parenti aventi diritto.

=> Congedo straordinario: le indennità 2017

L’indennità, corrisponde alla retribuzione dell’ultimo mese precedente al congedo, escludendo le eventuali parti variabili della retribuzione. Non si può comunque superare un massimale annuo, che viene rivalutato in base all’ISTAT: nel 2017, l’importo massimo dell’indennità è pari a 35.674 euro.

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