Precoci a quota 41, niente pensione con la NASPI

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Gennaio 2017
Aggiornato 1 Febbraio 2018 10:49

Marinella F. chiede:

Sono nata il 30/11/1959 e ho iniziato a lavorare a 16 anni fino al 2015 (licenziata per giustificato motivo oggettivo). Fruisco della NASPI, corrisposta potenzialmente fino al 21/1/2018 e attualmente ho maturato 40 anni di contribuzione. Il 18/12/2017 raggiungo 41 anni di anzianità contributiva, con presunta decorrenza al 01/10/2018 (ho contributi versati per altro periodo lavorato intorno ai 14 anni). Ho letto che per la pensione anticipata dei precoci serve:

  1. almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno,
  2. contributi presso una forma di previdenza obbligatoria prima del 1996 (nel mio caso sono 20 anni),
  3. essere in “stato di disoccupazione”a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”solo per le imprese con più di 15 dipendenti se assunti prima del 7 marzo 2015 e a condizione che sia stata conclusa integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi.

I miei dubbi affiorano leggendo il punto 3 in quanto nel negozio dove lavoravo eravamo assunte solo in 2 persone; inoltre non capisco se potrò usufruire al pensionamento anticipato a partire dal 1° maggio 2017 in relazione alla NASPI che percepisco.

Le conviene attendere i provvedimenti attuativi e verificare anche presso l’INPS, ma direi che lei non può interrompere la NASPI per prendere la pensione anticipata dei precoci con la quota 41, perché fra i requisiti è previsto che sia conclusa integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi. Quindi, credo che debba prendere la NASPI fino a quando ne ha diritto e solo successivamente, trascorsi tre mesi, chiedere il pensionamento anticipato.

=> Precoci quota 41, pensione per pochi

La misura, prevista dal comma 199 della Legge di Stabilità, è strutturale: quindi continuerà a essere utilizzabile quando lei avrà terminato il sussidio di disoccupazione. Non mi pare rilevante la questione dei 15 dipendenti.

=> Pensione anticipata precoci: i nuovi requisiti

E’ comunque certo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dia diritto alla quota 41. La condizione da rispettare, prevista dalla lettera a) del comma 199, è la seguente: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, prestazione di disoccupazione conclusa integralmente da almeno tre mesi.

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