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Prestazioni invalidità, cambiano le regole

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Luglio 2017
Aggiornato 11 Agosto 2017 17:44

Cambiano le regole per l'accesso alle prestazioni di invalidità: l'INPS recepisce sentenza di Cassazione, revisione domande pendenti, nuova istanza per quelle respinte.

La determinazione dei redditi per accedere alle prestazioni di invalidità civile va effettuata applicando anche agli arretrati soggetti a tassazione separata secondo il principio di competenza: l’INPS recepisce la sentenza della Corte di Cassazione che muove in senso. A partire dl 25 luglio, con la pubblicazione del messaggio INPS 3098/2017, l’istituto provvede all’erogazione delle prestazioni secondo le nuove regole.

Coloro che hanno ricevuto in passato una risposta negativa alla domanda di pensione, motivata dall’applicazione del principio di cassa, per ottenere le pensioni invalidità devono presentare specifica istanza.

=> Pensioni invalidità e requisiti reddito

Nuovo quadro normativo

Finoa ad oggi, le regole INPS per assegno sociale e prestazioni di invalidità civile si riferivano alla circolare del 2010 (126/2010), secondo cui:

  • per l’assegno sociale, nel calcolo dei redditi – ai fini del riconoscimento dell’assegno – si applicava il criterio di competenza;
  • per le pensioni di invalidità civile, tutti gli arretrati soggetti a tassazione separata, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).

Sulla differenziazione è sorto un contenzioso giudiziario, concluso con sentenza di Cassazione 12796/2005 a sezioni unite, che ha dato torto all’INPS: per entrambe le tipologie di prestazione si applica il criterio di competenza.

Revisione domande

Le nuove domande vengono da oggi in poi lavorate in base al dettato della sentenza, recepita dal Messaggio copra citato. Per quanto riguarda istanze in precedenza respinte, ma che applicando l’orientamento accolto dalla Cassazione avrebbero avuto esito positivo, l’INPS di comporta nel seguente modo:

  • domanda respinta per la quale è pendente istanza di riesame: risposta positiva alla domanda;
  • domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale: la sede INPS dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
  • domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.

Se la domanda era stata respinta e non c’è stato nessun seguito, il contribuente ripresenta domanda all’INPS, che dovrà accoglierla.

INPS