Bonus impatriati, regole e paletti

di Anna Fabi

Pubblicato 13 Giugno 2016
Aggiornato 2 Ottobre 2018 12:34

Rientro cervelli: in Gazzetta le istruzioni sull'agevolazione fiscale per assunzione di lavoratori qualificati che trasferiscono la residenza in Italia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132/2016 il decreto del Ministero dell’Economia riguardante il cosiddetto Bonus lavoratori “impatriati” previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) per favorire in rientro dei cervelli in fuga: il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati, che trasferiscono la residenza in Italia, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70%.

Ecco le regole da rispettare per fruire dell’agevolazione e i vincoli per non perderla (dovendo poi restituirla con tanto di sanzioni e interessi):

  • una volta ottenuta l’agevolazione è necessario che il lavorare impatriato mantenga la residenza in Italia per almeno 2 anni;
  • i lavoratori da assumere devono avere avuto residenza all’estero nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la stessa impresa, né sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività va prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori devono svolgere funzioni direttive e/o possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (Dlgs 108/2012 e Dlgs 206/2007).

Inoltre, possono usufruire degli stessi sgravi i cittadini dell’Unione Europea laureati che hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, oppure hanno studiato per conseguire il titolo o una specializzazione post laurea, fuori dai confini nazionali senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 24 mesi.

=> Il pacchetto Lavoro nella Legge di Stabilità

In generale il trattamento fiscale di favore riservato ai lavoratori impatriati vale per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i successivi 4. Il MEF sottolinea infine il divieto di cumulo dell’agevolazione con gli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori trasferitisi all’estero (articolo 44, Dl 78/2010).