Comporto, infortuni e licenziamento

di Chiara Basciano

Pubblicato 25 Settembre 2015
Aggiornato 30 Settembre 2015 11:33

Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore al superamento del periodo di comporto, in caso di infortunio sul lavoro: tutte le sentenze della Corte Cassazione.

È illegittimo il licenziamento al superamento del periodo di comporto nel caso in cui venga riconosciuto l’infortunio. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13667/2015. La non legittimità scatta qualora una malattia viene poi riconosciuta come infortunio sul lavoro, fatto che rende inapplicabili le disposizioni contrattuali previste per la conservazione del posto per eventi morbosi.

=> Comporto e licenziamento del dipendente

Malattia professionale e comporto

Già in passato, con la sentenza n. 26307/2014 la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito l’orientamento maggioritario in materia di rapporto tra malattia professionale e comporto, ritenendo che nel calcolo di tale periodo non rientrino i giorni di assenza derivanti da malattia professionale causata dalla violazione da parte del datore di lavoro del principio di cui all’articolo 2087 del codice civile.

Mobbing

Ricordiamo inoltre che con la sentenza n. 22538/2013 la Corte di Cassazione aveva affermato che non devono essere inserite nel calcolo del periodo di comporto neanche le assenze del lavoratore derivanti da casi di mobbing da parte del datore di lavoro.

=> Mobbing perseguibile e risarcibile

Periodo di comporto

Per periodo di comporto si intende il tempo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi o chiamata per obblighi di leva, ha diritto a non esser licenziato per un intervallo di tempo definito dalla legge o dal CCNL. L’eventuale licenziamento intimato durante il periodo di comporto è inefficace, sussistendo in tal caso una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea, a meno che non si tratti di:

  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa;
  • licenziamento per cessazione totale dell’attività di impresa;
  • se lo stato di malattia non dipende dalla violazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro del datore.

=> Licenziamento per giustificato motivo

In generale il superamento del periodo di comporto consente al datore di intimare il licenziamento per sopravvenuta impossibilità del prestatore di adempiere all’obbligazione di lavoro.

della Cassazione.