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Quattordicesima pensioni: limiti di reddito e beneficio 2015

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Luglio 2015
Aggiornato 29 Marzo 2017 12:54

Ai pensionati con almeno 64 anni e assegno fino a 1,5 volte, una quattordicesima 2015 della pensione da 336 a 504 euro, a seconda dei contributi versati: circolare INPS.

Oscilla fra i 336 e i 504 euro la cosiddetta quattordicesima pensioni, la somma aggiuntiva riconosciuta con il cedolino di luglio agli assegni fino a 1,5 volte il minimo degli ultra 64enni: i calcoli sono effettuati dall’INPS che, con la circolare 130/2015, fornisce tutti i dettagli applicativi. Si tratta del beneficio previsto dall’articolo 5, commi 1-4, della legge 127/2007, spettante ai pensionati che compiono 64 anni entro il 31 dicembre 2015 (in pratica, tutti coloro che sono nati prima dell’1 gennaio 1952).

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Attenzione: chi compie 64 anni nel corso del 2015 prende una somma calcolata proporzionalmente ai mesi dell’anno successivi alla maturazione del requisito di età, comprendendo quello in cui cade il compleanno.

Il reddito personale deve essere inferiore a 9786,86 euro, a cui si aggiunge la quattordicesima. Si considera l’intera contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto). In caso di pensioni in regime di totalizzazione o cumulo, si considera solo la parte di contributi accreditati presso enti previdenziali pubblici. Se il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, si effettua il calcolo su quello più alto.

Di seguito, in tabella, i requisiti di contribuzione e le somme di quattordicesima pensioni fino a 1,5 volte il minimo:

Anni di contribuzione dipendenti Anni di contribuzione autonomi Quattordicesima pensioni 2015
fino a 15 fino a 18 336 euro
fra 15 e 25 fra 18 e 28 420 euro
oltre 25 oltre 28 504 euro

 

Redditi esclusi

  • trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • indennità di accompagnamento;
  • reddito della casa di abitazione;
  • trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • pensioni di guerra (circolare 268 del 25 novembre 1991);
  • indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (messaggio 14878 del 27 agosto 1993);
  • indennizzo previsto dalla legge 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
  • somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla legge 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (circolare 9 del 16 gennaio 2001);
  • sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (msg. n.362 del 18 luglio 2000).