L’AGCM ha aperto un’istruttoria nei confronti di Glovo e Deliveroo per presunte pratiche commerciali scorrette: le comunicazioni ai consumatori descriverebbero un impegno etico verso i rider non corrispondente alla realtà. Nella stessa giornata, funzionari dell’Antitrust e il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza hanno effettuato ispezioni nelle sedi delle società.
La mossa arriva a pochi mesi dai provvedimenti della Procura di Milano che hanno posto Foodinho e Deliveroo Italy sotto controllo giudiziario per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026), che dedica l’intero Capo III alle misure di prevenzione e contrasto del caporalato digitale.
Contrasto al caporalato digitale
L’articolo 12 del Decreto Legge 62/2026 (Decreto Lavoro o Primo Maggio) stabilisce che, per qualificare il rapporto di lavoro con una piattaforma, non rileva il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto ma il modo in cui la prestazione è concretamente organizzata. Se emergono indici di controllo o di eterodirezione algoritmica — cioè se la piattaforma esercita, anche tramite sistemi automatizzati, poteri di organizzazione, direzione, valutazione o determinazione unilaterale del compenso — si presume il rapporto subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. La presunzione è relativa: la prova contraria spetta alla piattaforma.
Il risultato nella pratica è un’inversione dell’onere della prova, finora gravante sul lavoratore. La norma dà attuazione alla Legge 91/2025, che ha delegato il Governo a recepire la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali modificando il DLgs. 81/2015. Il Ministero del Lavoro ne anticipato l’indirizzo con la Circolare n. 9/2025, riconoscendo nei procedimenti amministrativi e giudiziali una presunzione di subordinazione in presenza di eterodirezione. Il D.L. 62/2026 la eleva a disposizione di rango primario.
Più trasparenza e nuovi obblighi
L’articolo 13 modifica l’articolo 9-bis del DL. 510/1996 in materia di comunicazioni obbligatorie. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro devono trasmettere al Ministero del Lavoro — secondo modalità definite con decreto sentiti INPS, INAIL e INL — i dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi di esecuzione e corrispettivi. Questi dati devono essere conservati per almeno cinque anni e resi disponibili sia al lavoratore sia alle autorità ispettive.
L’articolo 14 obbliga inoltre le piattaforme a informare i rider sui criteri dei sistemi automatizzati utilizzati per l’assegnazione delle attività, la determinazione o modifica dei compensi e le decisioni di sospensione o limitazione dell’accesso. Il lavoratore ha diritto al riesame umano di qualsiasi decisione automatizzata che incida sulle sue condizioni di lavoro o sul compenso.
L’articolo 15 introduce le regole per l’accesso alla piattaforma: esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite un account legato a un unico codice fiscale con sistema di autenticazione a più fattori. Le credenziali sono personali e non cedibili perché il “noleggio degli account” alimenta il caporalato digitale.
Dal 1° luglio 2026 scatta l’obbligo di indicare nel Libro Unico del Lavoro, per ciascun mese, il numero di consegne effettuate e l’importo totale corrisposto al lavoratore (nuovo comma 3-bis, art. 47-quater, D.Lgs. 81/2015). Entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione il committente deve assicurare una formazione specifica per l’attività svolta, i cui contenuti saranno definiti con decreto ministeriale.
Sanzioni per inadempienti
- Il lavoratore che cede il proprio account a terzi è soggetto a una sanzione amministrativa da 800 a 1.200 euro;
- la piattaforma che rilascia più account allo stesso codice fiscale è soggetta a una sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ciascun account aggiuntivo.
- il committente che utilizza un rider per 3 mesi senza averlo formato è soggetto a sanzione da 800 a 2.400 euro.
Istruttoria AGCM, socialwashing sotto esame
L’istruttoria aperta il 6 maggio dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato nei confronti di Glovoapp23, Foodinho, Glovo Infrastructure Services Italy e Deliveroo Italy ha una base normativa autonoma rispetto al Decreto Lavoro. L’AGCM contesta possibili pratiche commerciali scorrette ai sensi del DLgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
Le società avrebbero manifestato pubblicamente un’immagine di responsabilità sociale verso i rider non corrispondente alla realtà dei rapporti di lavoro (condizioni contrattuali, rispetto della legalità e funzionamento dell’algoritmo). In caso di accertamento della violazione, le sanzioni previste dal Codice del Consumo per pratiche commerciali scorrette possono raggiungere il 5% del fatturato annuo realizzato in Italia, con un massimo di dieci milioni di euro.
Il procedimento è distinto e parallelo rispetto all’indagine penale della Procura di Milano per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p.