Gli autonomi in pensione possono beneficiare della riduzione dei contributi dovuti sul minimale di reddito e sulla quota eccedente (articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449), anche se l’assegno pensionistico è stato calcolato con il sistema contributivo.
L’INPS, attraverso una comunicazione inviata alle sedi territoriali lo scorso 13 ottobre (prot. 90058), informa di aver recepito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (orientamento n. 3270/2025) in tema di contribuzione dovuta dagli autonomi pensionati, sottolineando come non vi sia distinzione tra titolari di pensioni miste o contributive ai fini della fruizione del beneficio previsto.
L’artigiano, il commerciante o il coltivatore diretto già pensionato ancora in attività, quindi, può versare contributi ridotti al 50% anche se la pensione è stata liquidata con il sistema contributivo. L’agevolazione si ottiene su domanda.
Il beneficio può essere fruito solo dai titolari di pensione a carico delle Gestioni autonome o all’assicurazione obbligatoria versata dai lavoratori dipendenti, mentre sono esclusi i pensionati che fanno capo alla Gestione Ipost, ex-FFSS, ex-Inpdap ed ex-Enpals.