Con l’approvazione da parte del Parlamento della necessaria delega, il Governo entro agosto 2026 dovrà recepire la direttiva europea sul miglioramento delle condizioni del lavoro organizzato mediante piattaforme digitali.
Si tratta di una norma comunitaria che affronta il tema dei diritti dei lavoratori della cosiddetta gig economy, rafforzandone i diritti in materia contrattuale e non solo: ci sono anche regole che riguardano la trasparenza informativa delle piattaforme, la tutela della privacy e il trattamento dei dati.
Lavoro mediante piattaforme digitali
La delega al Governo è contenuta nella legge 91/2025, che è in vigore dal 10 luglio. Con l’articolo 11, stabilisce che l’Esecutivo debba modificare le attuali normative per recepire le disposizioni europee. In materia contrattuale, il Governo è delegato a «individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali», e a «modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi».
Presunzione legale di lavoro dipendente
Secondo la direttiva europea, il lavoro nelle piattaforme dev’essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato quando vengono accertati fatti che indicano direzione e controllo. E stabilisce che in questo senso ci sia una presunzione legale, da applicare si applica in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari pertinenti in cui è in discussione la determinazione della corretta posizione lavorativa della persona che svolge lavoro tramite piattaforma. Significa che nei casi in cui esistano le necessarie caratteristiche di direzione e controllo, l’onere della prova non spetta al lavoratore ma al datore di lavoro.
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La normativa italiana sul lavoro digitale
La direttiva UE non specifica quali siano le caratteristiche di direzione e controllo: saranno prevedibilmente le regole di recepimento dei singoli Stati a dover stabilire criteri adeguati.
In realtà, in Italia il lavoro tramite piattaforme digitali è già regolato dal dlgs 81/2015 che, pur prevedendo una serie di tutele – fra cui l’esigenza di mettere per iscritto un contratto individuale che rispetti determinate regole su compensi, turni, indennità per il lavoro notturno o festivo, copertura assicurativa – non prevede esplicitamente la qualificazione di lavoratori dipendenti, contemplata invece dalla direttiva europea.
Il modo in cui è formulata la delega richiede necessariamente la revisione dell’attuale disposizione del Jobs Act, ma non sembra escludere la possibilità che il lavoro tramite piattaforme possa essere riconducibile anche alla sfera del lavoro autonomo.
Nell’esercizio della delega, ad esempio, l’Esecutivo deve modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi.
La delega al Governo
L’Esecutivo, nell’esercizio della delega, deve anche adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni comunitarie, definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati, stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano lavoratori, sindacati e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio e sistemi decisionali automatizzati.
Il Governo deve definire anche le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l’avvenuta valutazione dell’impatto sulle persone e le regole su un riesame umano delle decisioni.
Deve poi apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Dlgs 81/2008, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all’individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci.
Infine, deve individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione le informazioni pertinenti alle modalità di svolgimento del lavoro.
Si tratta di regole in parte già esistenti nell’ordinamento italiano.
Il dlgs 81/2015 prevede la protezione dei dati personali, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il divieto di discriminazione.
Queste regole andranno probabilmente coordinate con le disposizioni comunitarie e probabilmente anche organizzate in un veicolo normativo esaustivo e coerente.
Gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva UE entro il 2 dicembre 2026. In base all‘articolo 31 della legge 234/2012, il Governo deve esercitare la delega entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento, quindi entro il 2 agosto del 2026.