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Assegno unico e RdC: istruzioni di calcolo e accredito

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 28 Ottobre 2021
Aggiornato 23 Gennaio 2022 11:20

Assegno unico per figli minori integrato al Reddito di Cittadinanza: guida ai requisiti e al calcolo degli importi spettanti, caso per caso.

Erogazione d’ufficio, in maniera integrata, tra Assegno unico per figli a carico e Reddito di Cittadinanza (RdC), calcolando la quota spettante per i minori che fanno parte del nucleo familiare. Nel messaggio del 27 ottobre 2021, n. 3669, sono state indicate le modalità per la verifica dei requisisti e le modalità di individuazione dei beneficiari, l’importo spettante e le modalità di erogazione.

Verifica dei requisiti

  • I requisiti su residenza e soggiorno per l’Assegno temporaneo risultano assorbiti da quelli più restrittivi del RdC.
  • Il requisito della soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia risulta verificato con il RdC.
  • Il requisito di attribuzione dell’Assegno temporaneo richiede i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo: il dato è verificato dalle DSU e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno unico figli.

Individuazione platea dei beneficiari

Per integrare i due sussidi, l’INPS passa in rassegna i titolari di RdC per verificare se abbiano diritto anche all’Assegno per i figli, effettuando la verifica dei requisiti e la liquidazione della quota spettante con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC. Pertanto, i percettori di RdC non devono fare domanda per il riconoscimento del beneficio. Gli esiti delle integrazioni  saranno consultabili sul sito INPS, nella procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza”, alla sezione “Lista domande ed esiti”, che si trova all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande.

L’individuazione dei figli minori del nucleo familiare è effettuata in base a quanto dichiarato nella DSU (indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni). Sono ricompresi nella platea tutti i nuclei percettori di RdC nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (in DSU con la lettera “F”) o con un unico genitore che, dove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni per ottenere il RdC.

In caso di nuclei con DSU presentata da soggetti diversi dai genitori (ad esempio nonno, zio, fratello del minore, ecc.), nei quali i minori non sono indicati in DSU con il tipo rapporto “F”, l’integrazione RdC spetta quando sussiste un valido provvedimento di affido di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore.

Modalità di erogazione

L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo. Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico e sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media.

 Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura trai genitori.

Per i nuclei familiari percettori di RdC, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. Pertanto, in caso di affido condiviso del minore avente diritto all’Assegno temporaneo, il sussidio viene corrisposto come integrazione RdC, senza corrispondere il 50% dell’importo al secondo genitore affidatario non convivente. L’integrazione viene erogata per l’intera somma spettante anche se il nucleo beneficiario del RdC è oggetto delle decurtazioni previste.

Importo

L’integrazione RdC è corrisposta fino a concorrenza dell’importo spettante di Assegno Temporaneo, determinato in base al numero di figli minori e alle fasce ISEE.  l’integrazione è determinata sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza. L’importo dell’integrazione RdC è calcolato con la seguente formula:

Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.

Di seguito si riportano gli importi teorici dell’Assegno temporaneo corrispondenti al livello di valore ISEE e al numero di figli presenti nel nucleo.

Fasce di valore ISEE di riferimento Importi Nuclei fino a due figli minori Importi Nuclei con almeno tre figli minori
Fino a 7.000,00 167,5 217,8
da 7.000,01 a 7.100,00 166,4 216,4
da 7.100,01 a 7.200,00 165,4 215
da 7.200,01 a 7.300,00 164,3 213,7
da 7.300,01 a 7.400,00 163,3 212,3
da 7.400,01 a 7.500,00 162,3 210,9
da 7.500,01 a 7.600,00 161,3 209,6
da 7.600,01 a 7.700,00 160,2 208,2
da 7.700,01 a 7.800,00 159,2 206,9
da 7.800,01 a 7.900,00 158,1 205,5
da 7.900,01 a 8.000,00 157 204,1
da 8.000,01 a 8.100,00 156 202,8
da 8.100,01 a 8.200,00 154,9 201,4
da 8.200,01 a 8.300,00 153,9 200,1
da 8.300,01 a 8.400,00 152,8 198,7
da 8.400,01 a 8.500,00 151,8 197,3
da 8.500,01 a 8.600,00 150,8 196
da 8.600,01 a 8.700,00 149,7 194,6
da 8.700,01 a 8.800,00 148,7 193,3
da 8.800,01 a 8.900,00 147,6 191,9
da 8.900,01 a 9.000,00 146,6 190,5
da 9.000,01 a 9.100,00 145,5 189,2
da 9.100,01 a 9.200,00 144,5 187,8
da 9.200,01 a 9.300,00 143,4 186,4
da 9.300,01 a 9.400,00 142,4 185,1

La quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare è calcolata in base alla formula:

Quota RdC minorenni=ImportoRdC*[(contributo minorenni alla scala di equivalenza)/(scala equivalenza totale)]

Se la scala di equivalenza ottenuta sommando i parametri relativi alle diverse componenti è ridotta per applicazione del tetto massimo, la determinazione della Quota RdC minorenni avviene attraverso la seguente formula:

Quota RdC minorenni (nuclei con abbattimento scala di equivalenza)=ImportoRdC*[(scala equivalenza totale- contributo maggiorenni alla scala di equivalenza)/(scala equivalenza totale)]