Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, lavoratori dello spettacolo, particolari categorie di lavoratori autonomi: sono le categorie a cui è destinata la nuova indennità, pari a 2.400 euro, prevista dal Decreto Sostegni. Sono previsti ulteriori bonus anche ai lavoratori dello sport, che possono andare da 1.200 a 3.600 euro in base ai compensi percepiti nel 2019. Vediamo nel dettaglio.
DL Sostegni: indennità 2.400 euro
- Dipendenti – anche in somministrazione – del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del dl Sostegni: devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo, non devono essere titolari di pensione o di NASPI.
- Lavoratori a termine del turismo e degli stabilimenti termali: devono aver avuto fra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto Sostegni un contratto di almeno 30 giorni, stessa cosa nel 2018 (non devono essere dipendenti all’entrata in vigore del decreto).
- Stagionali e in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali: devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl Sostegni e aver lavorato per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.
- Intermittenti: devono aver lavorato per almeno 30 giorni dal primo gennaio 2019 all’entrata in vigore del dl Sostegni. La platea dei lavoratori intermittenti è definita dagli articoli da 13 a 18 del dlgs 81/2015.
- Autonomi senza partita IVA: non devono essere iscritti a forme previdenziali obbligatorie, devono aver avuto fra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del dl Sostegni contratti autonomi occasionali e non aver un contratto in essere alla data di entrata in vigore del dl Sostegni, devono avere almeno un contributo mensile versato alla gestione separata.
- Venditori a domicilio: reddito massimo 2019 pari a 5mila euro, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
- Lavoratori dello spettacolo: iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal primo gennaio 2019 all’entrata in vigore del dl, un reddito 2019 non superiore a 75mila euro, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinati. Oppure: reddito 2019 fino a 35mila euro, e almeno sette contributi giornalieri versati dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del dl Sostegni.
Le domande si presentano all’INPS entro il 30 aprile, con modalità che verranno comunicate dall’istituto previdenziale. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito (quindi, sono esentasse).
DL Sostegni: bonus lavoratori Sport
Per i lavoratori dello sport, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, e che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività per la pandemia Covid, l’indennità prevista dal decreto (leggi il testo) è così modulata:
- compensi 2019 da attività sportiva superiori a 10mila euro annui: indennità da 3.600 euro;
- compensi fra 4mila e 10mila euro annui: 2.400 euro;
- compensi fino a 4mila euro annui: 1.200 euro.
Si considerano cessati a causa del Covid anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati. Il bonus non spetta a chi percepisce altri redditi da lavoro, pensione, o reddito di cittadinanza. Anche in questo caso il bonus non concorre alla formazione del reddito.