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Congedi e permessi 104, regole di compatibilità

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Aprile 2020
Aggiornato 12 Giugno 2020 07:26

I genitori di figli con handicap grave possono sommare congedo Covid e permessi aggiuntivi 104 previsti dal Cura Italia: dall'INPS, i dettagli sulla compatibilità con altri ammortizzatori.

I genitori con figli disabili hanno diritto al congedo straordinario Covid 19 di 15 giorni indipendentemente dall’età del figlio, ma anche a 12 giorni aggiuntivi di permesso legge 104/1992, perché i due strumenti sono cumulabili. Non solo: è anche prevista la compatibilità con il prolungamento del congedo parentale previsto dalla legge 151/2001 (il testo unico sulla maternità) e questi permessi possono essere utilizzati da un genitore anche contemporaneamente (quindi, negli stessi giorni) in cui l’altro sta invece usufruendo dei permessi previsti dalla legge 104/92. C’è invece incompatibilità fra le 12 giornate di congedo aggiuntivo Covid 19 e la cassa integrazione a zero ore, mentre questi permessi di maturano proporzionalmente all’orario ridotto nel caso di cig parziale.

Tutte le regole sono contenute nel messaggio INPS 1621 del 15 aprile, che dettaglia i casi in cui i congedi parentali straordinari per Coronavirus sono o meno compatibili con altre prestazioni.

E’ il Cura Italia a prevedere, con l’articolo 23, i congedi parentali straordinari Covid 19 (15 giorni in più da utilizzare  alternativamente fra i due genitori) e, con l’articolo 24, i 12 giorni in più di permesso utilizzabili dai genitori di figli con handicap grave.

I due trattamenti sono sommabili fra loro, quindi un genitore può prendere sia i 15 giorni aggiuntivi di congedo straordinario (che, nel caso di figli disabili, può essere utilizzabile indipendente dall’età del figlio, non operando quindi il tetto dei 12 anni previsti per le altre famiglie), sia i 12 giorni di prolungamento dei permessi da legge 104 (articolo 33, commi 3 e 6), che portano a 18 giorni al mese il numero di giorni totali utilizzabili fra marzo e aprile 2020 (tre giorni al mese ordinario, più i 12 aggiuntivi utilizzabili nel bimestre).

«Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame», spiega l’INPS, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese questi nuovi permessi con i prolungamenti del congedo parentale previsti dal dlgs 151/2001.

In parole semplici, i nuovi congedi Covid 19 previsti dal Cura italia, nel caso di figli disabili, sono cumulabili con tutti gli analoghi strumenti precedente previsti per queste famiglie.

I 12 giorni aggiuntivi di permesso non si applicano, però, in caso di cassa integrazione a zero ore: il lavoratore al quale viene applicato questo ammortizzatore sociale, non matura questi 12 giorni in più di congedo da utilizzare fra marzo e aprile. Se invece la cassa integrazione non è a zero ore, ma prevede una riduzione di orario, la maturazione dei 12 giorni va parametrata di conseguenza: «le 12 giornate – spiega l’INPS – possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale».

=> Congedi Covid19: online istruzioni complete

Ricordiamo che invece, come tutti gli altri genitori, può chiedere i 15 giorni di congedo parentale aggiuntivo invece della cassa integrazione. In pratica, in caso di cassa integrazione, il lavoratore ha diritto a chiedere i 15 giorni di congedo parentale straordinario previsti dall’articolo 23 del dl 18/2020, ma non i 12 giorni aggiuntivi introdotti invece dall’articolo 24 del Cura Italia.

Infine, il congedo parentale Covid 19 può essere utilizzato anche negli stessi giorni in cui, eventualmente, l’altro genitore sia a casa in virtù del permessi previsti dalla legge 104, anche in relazione allo stesso figlio: si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.