Tratto dallo speciale:

Congedi Covid19: online istruzioni complete

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Marzo 2020
Aggiornato 12 Giugno 2020 07:27

Requisiti e istruzioni specifiche di domanda per le diverse categorie di lavoratori che chiedono il congedo parentale straordinario Covid 19, istruzioni INPS per anche per datori di lavoro.

Il congedo parentale straordinario previsto per l’emergenza Coronavirus non è frazionabile a ore. E’ una delle precisazioni contente nella circolare applicativa INPS sul congedo di 15 giorni complessivi, da ripartire tra i due genitori (anche adottivi e affidatari), utilizzabile dal 5 marzo da dipendenti pubblici e del privato, nonché iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS.

E’ retribuito al 50% (fino a 12 anni del figlio), aggiuntivo rispetto al congedo parentale, non spetta se nel nucleo familiare c’è un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure è disoccupato o non lavoratore (infatti serve autocertificazione in questo senso).

Come fare domanda

La modalità di presentazione della domanda cambia a seconda della tipologia di lavoratori:

  • per i dipendenti del privato con figli fino a 12 anni la procedura è la stessa del congedo parentale ordinario, le istruzioni sono contenute nella circolare  INPS 45/2020, con precisazioni e casi particolari rispetto alla norma (articoli 23 e 24 del dl 18/2020);
  • per i dipendenti pubblici con figli fino a 12 anni si presenta domanda all’amministrazione di appartenenza, che fornisce le istruzioni;
  • dipendenti con figli tra 12 e 16 anni: si fa domanda solo al datore di lavoro, che poi dovrà comunicare all’INPS le giornate fruite nel flusso UniEmens o DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti.
  • per iscritti alla gestione separata con figli minori di 3 anni e autonome con figli minori di 1 anno, la domanda INPS è quella consueta del congedo parentale;
  • per iscritti alla gestione separata e autonome oltre i limiti previsti per il congedo parentale, e autonomi iscritti all’INPS, bisogna presentare istanza specifica per congedo COVID-19, per periodi dal 5 marzo, inoltrata con la procedura web del congedo parentale presto modificata a tal fine (m nel frattempo si può fruire del congedo e presentare domanda dopo).

Attenzione: mentre per i dipendenti è prevista la conversione automatica dei periodi di congedo successivi al 5 marzo da ordinario a straordinario, per le altre categorie di lavoratori  le domande presentate prima del 17 marzo (entrata in vigore del dl 18/2020), anche se la richiesta di congedo riguarda un periodo successivo al 5 marzo, non prevede che il congedo sia automaticamente convertito nel COVID-19. Quindi resta indennizzato al 30% e segue tutte le altre regole ordinarie.

Dipendenti del privato

I 15 giorni sono cumulativi fra entrambi i genitori, che decidono se e come dividerseli. Di seguito le regole per la domanda.

Genitori di figli fino a 12 anni: si presenta richiesta INPS online e comunicazione al datore di lavoro (come di consueto); chi era già in congedo non presenta nuova domanda perché scatta la conversione automatica (e i datori di lavoro non dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale).

Per chi aveva esaurito i congedi ordinari la procedura web è ancora da aggiornare; nel frattempo, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena completato l’adeguamento informatico, di presentare apposita istanza.

Per i datori di lavoro: per i giorni di congedo già fruiti dal 5 al 25 marzo (data di pubblicazione della circolare INPS), bisogna compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio COVID-19 (elencati nella circolare INPS). Devono anche anticipare l’indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS.

Lavoratori in gestione separata e autonomi iscritti INPS

Anche in questo caso, vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età (figli fino a 12 anni) sia la tutela oltre i massimali.

  • Per i lavoratori in gestione separata, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Il congedo ordinario, invece, è al 30% e limitato ai figli fino a tre anni.
  • Per gli autonomi iscritti all’INPS, l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario è invece al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.

In pratica, il congedo COVID-19 introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:

  • per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
  • per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata, sono ammessi i parasubordinati con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Dpr 917/1986, non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, per l’autorizzazione non è prevista la sussistenza dei requisiti di un minimo contributivo e della regolarità contributiva.

La circolare INPS contiene istruzioni dettagliate per i datori di lavoro in relazione a codici tributo da utilizzare e procedure Uniemens. Capitoli specifici sono dedicati ai genitori di figli con handicap grave ai sensi della legge 104/1992, per i quali sono previsti congedi specifici.