Indennizzo commercianti 2019: online le istruzioni INPS

di Anna Fabi

27 Maggio 2019 11:50

Requisiti, importo, requisiti, domanda, contribuzione aggiuntiva: regole INPS per ottenere l'indennizzo commercianti, valide le istanze 2019.

Finalmente pronte le regole operative INPS per utilizzare l’indennizzo commercianti per chiusura attività, che in base alla Legge di Bilancio non solo è stato nuovamente previsto nel 2019, ma è diventato strutturale.

L’assegno, pari al trattamento minimo di pensione per la categoria, spetta ai commercianti di almeno 62 anni se uomini e 57 se donne che cessano l’attività. Ricordiamo che bisogna presentare specifica domanda (non vi sono automatismi) per ottenere l’indennizzo, che parte il mese successivo alla richiesta e accompagna l’assistito fino alla pensione di vecchiaia.

L’importo è pari a 513 euro al mese per 13 mensilità.

Torna obbligatorio anche il versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%.

Tutte istruzioni INPS sono contenute nella circolare 77/2019, in applicazione dei commi 283 e 284 della manovra.

Possono beneficiare dell’indennizzo commercianti per chiusura attività:

  • titolari e coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • titolari e coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • agenti e rappresentanti di commercio (ma non i loro coadiutori).

Oltre a quello anagrafico, il requisito fondamentale è rappresentato dall’iscrizione alla gestione commercianti da almeno cinque anni, non necessariamente continuativi. L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Quest’ultima si presenta online, tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti” (ci vogliono le credenziali), oppure tramite intermediari o Contact Center INPS.

Le domande 2019 presentate con i vecchi modelli sono valide, e non devono quindi essere ripresentate.

Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva dello 0,09%, l’INPS specifica che lo 0,07% è destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale e la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.