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Redditi esteri: le regole sul credito di imposta

di Roberto Grementieri

Pubblicato 20 Maggio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

Si considera reddito estero il cespite prodotto all’estero sulla base dei criteri di reciprocità  previsti dal T.U.I.R.. In particolare, le imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e redditto complessivo dichiarato al netto delle perdite.

La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero, purché il pagamento avvenga prima della sua presentazione.

Se nel periodo d’imposta il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile, sarà  necessario procedere alla liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società  controllate, la  detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza  anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  primo  periodo d’imposta successivo.

L’esercizio di tale facoltà  è condizionato all’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte  estere  detratte per le quali non è ancora avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Va osservato che, nel caso di reddito d’impresa prodotto da imprese residenti nello stesso Paese  estero, l’imposta estera, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza di eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione al reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti.

Qualora  negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza d’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta.