Ecobonus: detrazione per schermature solari

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Aprile 2015
Aggiornato 7 Maggio 2015 09:00

Schermature solari detraibili 65%: le indicazioni ENEA sui requisiti richiesti.

Arrivano all’interno del vademecum dell’ENEA (Agenzia nazionale per nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile) sugli Ecobonus le prime indicazioni sull’inquadramento degli interventi riguardanti le cosiddette “schermature solari”, ovvero: persiane, veneziane, tapparelle, e così via. Si tratta degli interventi ai quali è stata estesa la detrazione per gli interventi di efficienza energetica dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, comma 47), così come per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici o in tutte le unità immobiliari, all’acquisto di caldaie a biomassa (impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili).

=> Detrazioni IRPEF: incentivi ed Ecobonus, la guida

Vademecum ENEA

L’ENEA premette che il vademecum è stato realizzato sulla base del proprio orientamento e che:

“Come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza”.

Requisiti schermature solari

Dunque, l’Agenzia ritiene che le schermature solari, per fruire della detrazione fiscale del 65% debbano possedere anche i seguenti requisiti:

  • devono proteggere una superficie vetrata;
  • non devono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere applicate all’interno o all’esterno della superficie vetrata, o integrate con la stessa;
  • devono essere “mobili”, nel senso che devono essere dotate, ad esempio di lamelle come le veneziane.

=> Ecobonus al 65%: le FAQ sul portale ENEA

Non viene invece richiesta una determinata “capacità di filtraggio”, dunque nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire anche il valore “0”.