Per coloro che hanno usufruito del Superbonus Fotovoltaico vigeva l’obbligo di sottoscrivere la convenzione RID, vale a dire cedere in rete l’energia elettrica prodotta e non autoconsumata. L’opzione Ritiro Dedicato (RID), così come la connessione alla rete elettrica, è un obbligo per gli impianti fotovoltaici realizzati come interventi “trainati” destinatari delle agevolazioni previste dal Superbonus.
Il GSE procede all’erogazione del corrispettivo di vendita su base mensile, facendo riferimento ai prezzi individuati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) per la valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona, definiti su base oraria. In caso di Ritiro Dedicato, i proventi derivati dalla cessione al GSE con il RID sono sottoposti a tassazione anche per i privati titolari della convenzione, che devono inserire i relativi dati in fase di dichiarazione dei redditi.
La vendita di energia costituisce reddito anche per coloro che non esercitano abitualmente una qualche attività commerciale. I proventi derivanti dalla vendita di energia in eccesso sono sempre considerati “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Rientrando nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
Nel modello 730, devono essere riportati con il codice 1 nel rigo D5 quadro D – “Altri redditi”. Per chi presenta il modello Redditi PF, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14 (colonna 2).