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Incentivi Rinnovabili: nuovo slancio al mercato

di Noemi Ricci

31 Agosto 2020 09:00

Tante le agevolazioni in vigore volte a spingere il mercato delle energie rinnovabili: focus sulle misure del DL Rilancio e del DL Semplificazioni.

Sono diverse le misure messe in atto in questo periodo dal Governo italiano per dare nuovo slancio al mercato delle energie rinnovabili. Dal Decreto Rilancio al DL Semplificazioni, vediamole in dettaglio.

Rinnovabili nel DL Semplificazioni

Nel Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) ci sono diverse misure che vanno ad agevolare la green economy e semplificarne gli iter autorizzativi del settore energetico e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile, consentendo in alcuni casi il mantenimento degli incentivi agli impianti che hanno in corso tale riconoscimento e anche l’accesso a nuovi incentivi all’energia elettrica generata a seguito di interventi di repowering e di revamping degli impianti esistenti che non avevano optato per lo spalma incentivi.

Nel dettaglio, l’art. 56 riguarda gli interventi:

  • di ammodernamento di impianti esistenti in particolare per quanto riguarda la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) prevedendo che in caso di progetti di integrale ricostruzione, rifacimento, riattivazione o potenziamento degli impianti, la valutazione abbia ad oggetto il solo esame delle variazioni dell’impatto indotte dal progetto rispetto alla situazione ante intervento. Per gli interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica (non devono comportare un incremento dell’area occupata dagli impianti o dalle opere connesse), viene introdotta una nuova modalità abilitativa che richiede la sola presentazione di una dichiarazione di inizio lavori asseverata: questi interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati;
  • tale procedura viene estesa anche alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo.

=> Semplificazioni: le nuove misure

Per quanto riguarda la procedura di VIA, l’art. 50 rivede l’iter per ridurre i tempi di durata necessari alla sua predisposizione, disponendo in particolare una procedura speciale accelerata per quei progetti e infrastrutture di rete compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC.

Vengono accelerati i tempi anche per il provvedimento unico ambientale statale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui agli artt. 27 e 27-bis d.lgs. 152/2006.

=> Energia: Guida ai sistemi di accumulo

L’articolo 62 del Decreto riguarda le procedure per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, prevedendo, a seconda della loro ubicazione, della potenza dell’impianto e della tipologia cui il sistema è collegato, la possibilità di procedere:

  • senza rilascio di un titolo abilitativo;
  • con procedura abilitativa semplificata;
  • mediante autorizzazione unica.

Per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili viene esteso, con l’articolo 59, lo “scambio sul posto (SSP) altrove” (diverso dallo scambio sul posto tradizionale perché non prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti di produzione e di consumo dell’energia elettrica) ai piccoli Comuni fino a 20.000 abitanti  senza alcun limite di potenza degli impianti (finora era previsto un limite massimo di potenza, pari a 200 kW).

=> Rinnovabili: regole per lo scambio sul posto

Viene poi istituita una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabile dall’Italia agli altri paesi europei, destinando i proventi derivanti alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili e alla ricerca di sistema elettrico (art. 58).

Rinnovabili nel DL Rilancio

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di detrarre al 110%, in cinque quote annuali, le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, o in alternativa di cedere il credito d’imposta o chiedere lo sconto in fattura diretto, a patto di effettuare l’intervento congiuntamente ad uno dei lavori definiti trainanti per il Superbonus.

Si tratta, lo ricordiamo, degli interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e gli interventi antisismici.

Sono agevolati anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il tetto massimo di spesa agevolabile è pari a 48mila euro e comunque nel limite di spesa di 2mila 400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (limite che in alcuni specifici casi può scendere a 1.600 euro per ogni kW) e di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.

=> Superbonus 110%: cumulabilità con altri incentivi

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli interventi agevolati effettuati sugli stessi immobili, non congiuntamente a quelli trainanti con diritto al Superbonus, che si possono cumulare applicando quindi due detrazioni distinte. Tra le detrazioni Ecobonus cumulabili ci sono quelle relative agli impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir). Per questi la detrazione fiscale spettante è pari al 50%, da ripartire in dieci quote annuali, applicabile anche all’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi.