Anticipo TFS: posso cambiare banca dopo la domanda?

Risposta di Barbara Weisz

2 Aprile 2021 09:16

Anna Rita chiede:

Quando ho inoltrato domanda all’INPS per la certificazione del diritto all’anticipo del TFS, ho dovuto attingere all’elenco delle banche aderenti che all’epoca era ancora molto limitato. Adesso ho verificato l’adesione di altri istituti (come Unicredit) e vorrei sapere se mi posso rivolgere ad una banca differente rispetto a quella indicata in fase di richiesta di certificazione.

Mi pare che nel caso da lei indicato le procedure possibili siano due.

La prima è quella di chiedere alla nuova banca a cui lei intende rivolgersi se è possibile presentare (con procedura diversa ma con la stessa documentazione) come certificazione INPS quella già ottenuta in base alla domanda che lei ha presentato all’istituto di previdenza, visto che in realtà la domanda serve a certificare il diritto e a quantificare il TFR spettante (è possibile che l’indicazione della banca da lei inserita nella richiesta non sia vincolante).  Tuttavia, se la nuova banca accetta, lei deve interrompere prima la procedura originaria, ossia non deve più procedere nella richiesta di finanziamento alla prima banca. In base alla norma, infatti, se la certificazine ha esito positivo, istituto di credito e l’INPS devono poi interfacciarsi per la concessione della garanzia e il perfezionamento del contratto. Quindi, la prima cosa, è quella di chiedere chiarimenti sia alla nuova banca a cui intende rivolgersi (per capire quali documenti richiede e se accetta la certificazione giò ottenuta), sia all’INPS, presso cui deve annullare la prima procedura.

=> Elenco delle banche che concedono l'anticipo del TFS

La seconda strada è quella di presentare direttamente una nuova domanda all’INPS, inserendo il corretto riferimento della banca, in modo da essere sicuro che non ci siano incongruenza nella documentazione presentata. Per presentare la nuova domanda, deve aspettare che sia terminato l’iter della prima. Lo specifica l’INPS, con messaggio 4315/2020, che contiene le modalità di presentazione della domanda. «La Struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione fino alla definizione della precedente».

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Risposta di Barbara Weisz