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Incentivi per assunzione agevolata di lavoratori in ASpI

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Dicembre 2013
Aggiornato 6 Febbraio 2023 16:14

Istruzioni operative per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati che percepiscono l'ASpI: la circolare INPS.

Pronte le istruzioni INPS per accedere agli incentivi riservati alle aziende per l’assunzione agevolata di lavoratori disoccupati in ASpI: la circolare 175/2013 recepisce il Dl 76/2013, convertito con la legge 99/2013.

L’incentivo

La norma prevede un contributo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che percepiscono l’indennità l’indennità di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni contributive eventualmente spettanti ma non con altri aiuti finanziari.  L’incentivo consiste nel 50% dell’indennità residua per ogni mensilità di retribuzione e spetta anche se:

  • l’assunto è un lavoratore con diritto ASpI e domanda presentata non ha ancora percepito l’indennità.
  • il datore di lavoro stabilizza a tempo pieno e indeterminato un dipendente a termine che aveva interrotto l’ASpI in virtù del contratto a tempo determinato.
  • l’azienda è una cooperativa o impresa di somministrazione, ma per le cooperative solo se il lavoratore non ha richiesto la corresponsione anticipata dell’indennità.

Calcolo del beneficio

Il contributo – 50% dell’indennità a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto – è corriposto mensilmente e solo per i periodi di effettiva retribuzione. Quindi, in presenza di giornate non retribuite (sciopero, malattia, maternità), l’importo mensile va diviso per i giorni del calendario del mese; l’importo ottenuto si moltiplica per il numero di giornate non retribuite e il risultato si sottrae dal contributo mensile. Le giornate a emolumenti ridotti sono considerate retribuite. La somma a credito dell’azienda non può superare l’importo della retribuzione erogata al lavoratore nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Esclusioni

Niente agevolazione per le aziende che, nell’anno dell’assunzione e nei due precedenti, hanno usufruito di incentivi in quantità superiore a quella prevista dagli aiuti de minimis. L’azienda deve dichiarare gli eventuali aiuti de minimis, e la somma di questi e dell’incentivo non può superare i limiti nell’arco del triennio. In caso di somministrazione, il limite degli utilizzi degli aiuti de minimis si riferisce al soggetto utilizzatore. L’Inps sottolinea che la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis da parte dell’azienda deve avvenire nel più breve tempo possibile dall’atto dell’assunzione: il codice di autorizzazione verrà rilasciato solo dopo questa dichiarazione. Il diritto al beneficio, comunque, cessa se il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Adempimenti

Per accedere al contributo, le imprese devono trasmettere alla sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi specifica dichiarazione di responsabilità, in base al form predisposto dall’istituto, contenuto nella circolare (allegato 2): bisogna utilizzare la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “legge 92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)“. A questo punto la sede Inps effettua i controlli e determina diritto e durata della prestazione, e poi ne dà comunicazione all’azienda, e all’intermediario autorizzato, attraverso la funzionalità contatti del cassetto previdenziale. La comunicazione è completa di prospetto con il piano di fruizione dell’incentivo. L’autorizzazione è identificata dal codice autorizzativo “8D“, che significa “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI”. I datori di lavoro che usano il sistema Uniemens, per esporre nel flusso le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzano all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», elemento «Incentivo», i seguenti elementi:

  • in “TipoIncentivo” – il valore “ASpI” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI“,
  • in “CodEnteFinanziatore” – il valore “H00” (Stato),
  • in “ImportoCorrIncentivo” – l’importo a conguaglio del mese corrente,
  • in “ImportoArrIncentivo” – l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati saranno poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L434” avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”, oppure con il codice “L435” avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”. Se il datore di lavoro deve restituire importi non spettanti, deve valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale“, “DatiRetributivi“, “AltreADebito“, i seguenti elementi:

  • nell’ elemento <CausaleADebito> inseriranno il codice causale “M303” avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI“,
  • nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

Istruzioni contabili

Si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive: GAW32141 – Incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76. L’imputazione contabile del recupero degli importi restituiti dai datori di lavoro a tale titolo, poiché indebitamente conguagliati e valorizzati con codice “M303”, andrà effettuata dalla procedura al nuovo conto della gestione contabile GAW: GAW24141 – Entrate varie – recupero dell’incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Fonte: circolare Inps 175/2013).