Start up innovative: contratto e agevolazioni fiscali 2013

di Barbara Weisz

Pubblicato 14 Dicembre 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:38

Più incentivi per l'assunzione stabile di personale qualificato anche in somministrazione, agevolazioni fiscali e contrattuali, stimolo agli investimenti: cosa prevede la legge di conversione del Dl sviluppo bis per rilanciare le start up innovative.

Per spianare la via alle start-up innovative, il Decreto Sviluppo approvato in Parlamento ha previsto una corsia preferenziale per l’accesso agli incentivi per l’assunzione di personale qualificato e, sempre in ottica di promozione, ha inserito una deroga alla Riforma del Lavoro  per la stipula del contratto a tempo determinato anche in somministrazione.

La legge di conversione del Dl 179/2012. ha previsto anche paletti meno rigidi per l’accesso ai benefici e ha confermato agevolazioni fiscali e sconti per l’avvio di impresa.

=>Scopri i nuovi requisiti per accedere alle agevolazioni per start up innovative

Agevolazioni fiscali

L’articolo 27 bis della legge riserva semplificazioni a start up innovative e incubatori certificati per godere del credito d’imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa (introdotto dal Dl 83/2012 convertito con la legge 134/2012):

  • lo sgravio è applicabile anche ai contratti di apprendistato;
  • è concesso alle start up in via prioritaria, fatta salva la quota riservata alle aziende nelle zone colpiti dal sisma 2012;
  • non serve la certificazione di un revisore dei conti ma basta un’istanza semplificata, redatta in base a principi meglio definiti da un prossimo decreto attuativo ministeriale.

Altri benefici:

  • esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio (comma 8 art. 26);
  • agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari: le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari (art. 27).

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Contratti di lavoro

Le deroghe alla Riforma del Lavoro già previste dal Dl si estendono ai contratti di somministrazione a tempo determinato. I contratti a termine delle start up:

  • dopo 3 anni sono prorogabili di un ulteriore anno previo rinnovo presso la Direzione provinciale del Lavoro;
  • niente pause obbligatorie fra un contratto e l’altro.

Attenzione: questo solo per il periodo in cui l’impresa ha diritto alla denominazione di start up innovativa, quindi per i primi quattro anni nel caso di nuove imprese e per periodo più limitati nel caso delle imprese già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge. Significa che l’impresa già esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione deve tener presenti i paletti previsti dal comma 3 dell’art. 25 e può quindi stipulare questi contratti:

  • per quattro anni se era stata costituita entro i due anni precedenti dall’entrata in vigore della legge,
  • per tre anni (quindi non può fare eventuali rinnovi oltre i 36 mesi) se era stata costituita entro i tre anni precedenti,
  • per due anni se era stata costituita nei quattro anni precedenti.

Trascorsi questi termini (quindi al massimo dopo 4 anni) il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro delle start up  applicano i minimi tabellari previsti dai CCNL del settore di riferimento, a cui possono aggiungere una parte variabile collegata alla produttività ai risultati, anche sotto forma di stock option. I contratti nazionali, e anche la contrattazione di secondo livello (novità introdotta dalla conversione in legge), possono prevedere minimi tabellari specifici per le start up, crtieri di definizione per la parte variabile, regole particolari per la gestione del rapporto di lavoro.

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Diritto societario

Questa parte, regolamentata dall’art.26, è sostanzialmente immutata rispetto al Dl del governo:

  • estesa di 12 mesi la possibilità di ripianare le perdite che superano un terzo del capitale, posticipata al secondo esercizio successivo,
  • deroghe al codice civile in materia di categorie di quote societarie delle srl: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale,
  • in deroga alle norme del codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Incentivi all’investimento nelle start up innovative

Agevolazioni riservate a chi investe in una start-up innovativa, sulle cui modalità di attuazione si attende un decreto attuativo ministeriale. Anche questa parte (art. 29) è identifica a quanto previsto dal decreto:

  • dal 2013 al 2015 detrazione Irpef del 19% sulle somme investite in start up innovative, l’investimento massimo detraibile è di 500mila euro per periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni;
  • dal 2013 al 2015, se l’investitore è una società, non concorre alla formazione del reddito d’impresa il 20% della somma investita, investimento massimo, 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta, da tenere per almeno due anni, l’agevolazione non si applica alle società di gestione del risparmio;
  • sconti più alti per investimenti in start up a vocazione sociale e per quelle ad alto valore tecnologico del settore energetico (25% la detrazione per le persone fisiche, 27% la deduzione per le società).

Raccolta di capitali

Previste modalità innovative, come il crowdfunding attraverso portali online: l’art.30 prevede dettagliatamente le regole per la gestione delle piattaforme online per la raccolta di capitali, riservata a imprese di investimento e banche autorizzate con specifici requisiti, e le modalità di raccolta. La vigilanza spetta alla Consob.