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Superammortamento e mini IRES: le nuove regole

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Aprile 2019
Aggiornato 9 Aprile 2019 09:43

Nuova agevolazione sugli utili reinvestiti, sconto IRES progressivo fino al 2022, regole semplificate, proroga superammortamento al 130%.

Ritorno al superammortamento per l’acquisto di nuovi macchinari: è un dietro front in piena regola quello inserito nel decreto Crescita (qui lo schema di decreto) sul fronte delle agevolazioni per gli investimenti delle imprese, con il quale l’Esecutivo conferma la strategia volta a stimolare lo sviluppo delle PMI rimodulando i diversi strumenti a disposizione.

Nella manovra 2019 il Governo aveva introdotto lo sconto di nove punti IRES sugli utili reinvestiti in macchinari o in nuove assunzioni, assorbendo in questa misura l’ammortamento maggiorato concesso negli anni precedenti: ma la scelta si è rivelata un mezzo flop, pertanto prontamente rivista.

Il superammortamento al 130% aveva invece stimolato concretamente il rinnovamento del parco macchine delle imprese, mentre lo sconto IRES si è rivelato troppo complicata. Risultato: nel decreto Crescita non soltanto viene reintrodotto questo strumento ma si mantiene anche la mini IRES, sebbene in misura ridotta. In compenso, l’agevolazione sul reddito d’impresa godrà di regole semplificate.

Il tutto, accompagnato da un potenziamento della Nuova Sabatini, che consente il finanziamento agevolato sugli acquisti di macchinari e sugli investimenti digitali delle PMI. La misura prevede il raddoppio della soglia massima a 4 milioni di euro e l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per gli investimenti fino a 100mila euro.

Riforma IRES

La revisione IRES prevede una progressiva riduzione dell’imposta, sempre con riferimento agli utili reinvestiti. Attualmente l’IRES è al 24%, la riforma prevede che scenda:

  • al 22,5% nel 2019,
  • al 21,5% nelo 2020,
  • al 20,5% nel 2021,
  • al 20% nel 2022.

La riduzione si applica:

fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nel limite dell’incremento di patrimonio netto.

La norma sostituisce quanto previsto dai commi da 28 a 34 della legge 145/2018, prevedendo un meccanismo che la relazione illustrativa definisce «relativamente semplice», e che ha sempre l’obiettivo di stimolare il reinvestimento degli utili nell’impresa.

A regime, la riforma porterà a un’aliquota IRES del 20% sugli utili reinvestiti indipendentemente dalla loro destinazione (la prima mini IRES prevedeva paletti sulle modalità con cui dovevano essere impiegati gli utili agevolati).

Nuovo Superammortamento

Il superammortamento al 130%, che la manovra non aveva prorogato per il 2019, è stato dunque riproposto. L’agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e mezzi di trasporto, effettuati dal primo aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la fine di quest’anno sia stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari ad almeno il 20%.

Il superammortamento non si applica sulla parte di investimenti che eccedono i 2,5 milioni di euro.