Un mio congiunto, nato nel 1947, ha solo 7 anni di contributi versati prima del 1996. A 65 anni ha smesso di lavorare per motivi di salute e gli sono state riconosciute l’invalidità civile all’80% e la quota sociale. A 71 anni non ha chiesto la ricostituzione al minimo. Ora vorrebbe presentare tramite patronato la domanda di incremento alla pensione minima chiedendo gli arretrati degli ultimi cinque anni. Mi risulta che gli spetterebbero 619 euro di minimo più 20 euro per gli over 75, oltre ai 333 euro di invalidità, quindi 972 euro per 14 mensilità. Oggi vive con 534 euro al mese. È corretto?
La domanda che sta per presentare non può essere accolta nei termini che descrive. Con sette anni di contributi versati prima del 1996 l’interessato non ha mai maturato una pensione INPS, e l’integrazione al trattamento minimo opera soltanto su una pensione già liquidata. Lo strumento che gli spetta davvero è un altro, la maggiorazione sociale con il cosiddetto incremento al milione, che può portare l’assegno da 546,24 a 768,29 euro al mese per tredici mensilità.
Sette anni di contributi versati prima del 1996
Quei sette anni non aprono il diritto ad alcuna pensione di vecchiaia: l’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, ne richiede venti a 67 anni di età.
Nemmeno la pensione a 71 anni con cinque anni di contributi del comma 7 è percorribile, perché è riservata a chi ha il primo accredito dal 1° gennaio 1996 in poi. È la ragione per cui, all’epoca, nessuna domanda avrebbe avuto esito. I contributi restano comunque utili per abbassare di un anno il requisito anagrafico della maggiorazione, e vale la pena controllare sull’estratto conto se esistano versamenti in altre gestioni.
Assegno sociale sostitutivo al posto dell’invalidità civile
I 333 euro dell’invalidità e i 534 che percepisce oggi non si sommano, perché sono la stessa prestazione in due momenti diversi. L’assegno mensile riconosciuto agli invalidi dal 74% al 99% cessa all’età prevista per l’assegno sociale, 65 anni allora e 67 oggi, e si trasforma d’ufficio in assegno sociale sostitutivo ai sensi dell’art. 19 della L. n. 118/1971. Gli importi che cita sono quelli del 2024: per il 2026 l’assegno vale 546,24 euro mensili, quindi se il cedolino riporta ancora 534 euro la posizione va fatta verificare.
Incremento al milione fino a 768,29 euro al mese
L’incremento al milione previsto dall’art. 38 della L. n. 448/2001 spetta anche ai titolari di assegno sociale sostitutivo. Le tabelle allegate alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 fissano per il 2026 una soglia garantita di 748,29 euro mensili, cui si aggiungono i 20 euro resi strutturali dalla legge di bilancio n. 199/2025, illustrata dalla circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026. L’importo pieno spetta in assenza di altri redditi, valutati anche se esenti da IRPEF. Le quattordici mensilità che ipotizza invece non esistono: la somma aggiuntiva dell’art. 5 del D.L. n. 81/2007 non è erogabile sulle prestazioni assistenziali, come ricordato dal messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026.
Arretrati esclusi prima della domanda
Gli arretrati degli ultimi cinque anni non sono recuperabili. Con l’ordinanza n. 9561/2021 la Cassazione ha stabilito che la trasformazione automatica dell’invalidità civile in assegno sociale non estende il proprio effetto alla maggiorazione, che richiede domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. La differenza in gioco è di 222,05 euro al mese, quasi 2.887 euro l’anno su tredici mensilità: ogni rateo che passa prima del protocollo è perduto. Al patronato porti il cedolino, per leggere la categoria della prestazione e accertare se una maggiorazione sia già presente, e chieda la ricostituzione indicando nelle note il beneficio dell’art. 38 della L. n. 448/2001.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi