L’assegno sociale non spetta al cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nemmeno quando risiede in Italia da anni e svolge un’attività lavorativa regolare. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione, chiudendo un contenzioso aperto nel 2023 e passato per un rinvio pregiudiziale al giudice europeo.
In sintesi:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2026 è stata depositata il 21 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2026, prima serie speciale;
- la norma sotto esame è l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che riserva l’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi titolari della ex carta di soggiorno;
- la decisione segue la sentenza della Corte di giustizia UE, prima sezione, 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi;
- le questioni sollevate in riferimento all’art. 38, primo comma, della Costituzione sono state dichiarate inammissibili e non giudicate nel merito.
- La decisione della Corte costituzionale sull’assegno sociale
- Il caso arrivato alla Consulta
- La parità di trattamento UE non copre le prestazioni assistenziali
- Chi ha diritto all’assegno sociale tra i cittadini di Paesi terzi
- Permesso di lungo periodo e 10 anni di residenza si sommano
- Il permesso unico non apre all’assegno sociale
- L’articolo 38 della Costituzione fuori dal giudizio della Consulta
La decisione della Corte costituzionale sull’assegno sociale
La sentenza n. 141 del 2026 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026 sotto la presidenza di Giovanni Amoroso, con Maria Rosaria San Giorgio redattrice, e il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito della Consulta.
Il requisito del titolo di soggiorno per accedere alla prestazione assistenziale supera quindi il vaglio di costituzionalità e continua ad applicarsi nei termini in cui il legislatore lo ha scritto nel 2000. Per l’INPS la sentenza consolida la prassi seguita finora nella lavorazione delle domande.
Il caso arrivato alla Consulta
All’origine del giudizio c’è la domanda di assegno sociale di una cittadina albanese ammessa in Italia nel 2006 per ricongiungimento familiare, titolare di un permesso biennale per motivi familiari che la autorizzava anche a lavorare. L’INPS ha respinto la domanda per assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo; il primo grado ha dato ragione all’Istituto, la Corte d’appello di Firenze ha invece accolto la richiesta ritenendo che il requisito dei dieci anni di soggiorno introdotto nel 2008 avesse implicitamente abrogato quello del titolo di soggiorno qualificato.
Contro quella sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione. La sezione lavoro ha sollevato la questione di legittimità con ordinanza dell’8 marzo 2023, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2023, ritenendo che i due requisiti si sommino e chiedendo alla Consulta di verificare la compatibilità della norma con il principio europeo di parità di trattamento nella sicurezza sociale.
La parità di trattamento UE non copre le prestazioni assistenziali
Il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE non si applica all’assegno sociale, perché quella disposizione rinvia ai soli settori della sicurezza sociale definiti dall’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. È il chiarimento fornito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, prima sezione, con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-151/24, Luevi, resa su rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Consulta con l’ordinanza n. 29 del 2024.
Il ragionamento del giudice europeo parte dalla natura della prestazione. L’assegno sociale non viene riconosciuto ai soli titolari di una pensione di vecchiaia e mira a fronteggiare l’indigenza di chi, per l’età, ha una capacità lavorativa ridotta: non è quindi una prestazione di vecchiaia in senso unionale, bensì una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 del regolamento n. 883/2004, elencata nell’Allegato X. Le due categorie si escludono a vicenda.
La distinzione ha una conseguenza pratica precisa: solo le prestazioni di sicurezza sociale sono esportabili ai sensi dell’art. 7 del regolamento, mentre quelle dell’art. 70 vengono erogate esclusivamente nello Stato di residenza e secondo la sua legislazione. Su questo assetto si innesta la conclusione della Consulta, che al punto 10.10 esclude anche la violazione dell’art. 3 della Costituzione, evocato dalla Cassazione proprio in ragione della sua connessione con la garanzia unionale la cui operatività la Corte di Lussemburgo aveva già escluso.
Chi ha diritto all’assegno sociale tra i cittadini di Paesi terzi
Il titolo di soggiorno posseduto al momento della domanda determina l’esito della richiesta, e la procedura telematica INPS verifica in automatico la validità del permesso acquisendo i dati disponibili nelle banche dati dell’Istituto. La tabella riepiloga le posizioni più ricorrenti alla luce dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 41 del testo unico immigrazione e delle indicazioni INPS sulla prestazione.
| Titolo posseduto | Accesso all’assegno sociale |
|---|---|
| Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo | Sì, insieme ai dieci anni di soggiorno legale continuativo |
| Status di rifugiato politico o protezione sussidiaria | Sì, per equiparazione ai cittadini italiani |
| Permesso unico di lavoro | No |
| Permesso per motivi familiari da ricongiungimento | No |
| Permessi di durata non inferiore a un anno per altri motivi | No, l’equiparazione dell’art. 41 non copre l’assegno sociale |
La deroga è la ragione per cui molte domande si arenano. L’art. 41 del testo unico immigrazione equipara ai cittadini italiani gli stranieri con permesso di durata non inferiore a un anno ai fini delle provvidenze di assistenza sociale, mentre l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 introduce per l’assegno sociale una regola speciale più stringente, che prevale sulla previsione generale.
Permesso di lungo periodo e 10 anni di residenza si sommano
I due requisiti concorrono e non sono alternativi: il possesso del permesso di lungo periodo non sostituisce i dieci anni di soggiorno legale continuativo richiesti dall’art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che vale per tutti gli aventi diritto compresi i cittadini italiani. La sentenza n. 141/2026 lo scrive al punto 9.4, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 marzo 2023, n. 7229). La lettura opposta, sostenuta in appello e diffusa in molte sintesi divulgative, non ha superato il vaglio della Cassazione.
Il permesso di lungo periodo richiede a sua volta cinque anni di permesso valido, un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un alloggio idoneo e il superamento del test di lingua italiana, secondo l’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il titolo è a tempo indeterminato e la perdita successiva di quelle condizioni non figura tra le cause di revoca.
Sul coniuge ricongiunto la Consulta scioglie un’obiezione dell’INPS con un chiarimento di rilievo pratico. Il reddito minimo che l’art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico immigrazione richiede per il ricongiungimento del coniuge è pari all’assegno sociale aumentato della metà, e questo requisito non impedisce di per sé al ricongiunto di percepire l’assegno sociale in misura ridotta. Con i valori 2026 significa che, superata la soglia di 7.101,12 euro di reddito cumulato con il coniuge, la prestazione spetta comunque fino a concorrenza del doppio dell’importo dell’assegno, ossia entro 14.202,24 euro, purché il titolo di soggiorno sia quello richiesto dalla legge.
Il permesso unico non apre all’assegno sociale
La direttiva 2011/98/UE giudicata dalla Consulta è stata abrogata e sostituita, mediante rifusione, dalla direttiva (UE) 2024/1233, le cui disposizioni sull’art. 12, paragrafo 1, lettera e), si applicano dal 22 maggio 2026. Il punto 7.1 della sentenza precisa che il nuovo testo riproduce quello precedente pressoché alla lettera, conservandone anche la numerazione: la conclusione raggiunta sull’assegno sociale vale quindi anche sotto la disciplina oggi applicabile.
Il rilievo interessa direttamente i datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari, perché il recepimento italiano è già in vigore. Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, ha riscritto la procedura del permesso unico di lavoro intervenendo sugli artt. 4-bis, 5 e 22 del testo unico immigrazione. Le nuove regole procedurali accorciano i tempi di rilascio del titolo senza modificare il novero delle prestazioni assistenziali accessibili a chi lo possiede.
L’articolo 38 della Costituzione fuori dal giudizio della Consulta
Le questioni sull’art. 38, primo comma, della Costituzione, e sull’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, sono state dichiarate inammissibili d’ufficio. La Corte osserva che il giudice rimettente non ha chiarito in che modo il collegamento fra il diritto costituzionale all’assistenza sociale e il principio unionale avrebbe potuto incidere sul livello di tutela garantito dalla Costituzione, così da indurre a rimeditare l’orientamento della sentenza n. 50 del 2019.
Il profilo del minimo vitale sollevato dalla difesa della cittadina albanese, che chiedeva di valutare la posizione dell’anziano straniero indigente regolarmente residente da oltre dieci anni, è stato ritenuto estraneo al thema decidendum delineato dall’ordinanza di rimessione. La questione della dignità dello straniero indigente privo del titolo qualificato non ha quindi ricevuto una risposta nel merito e può tornare davanti alla Consulta con una diversa ordinanza di rimessione.