Buonasera, ho 57 anni e 38 di contributi e sono un lavoratore dipendente. Due anni fa mi è stato riconosciuto l’assegno ordinario e mi viene effettuata la trattenuta giornaliera in busta paga. Tra un paio di anni, quando chiederò il supplemento avrò superato i 40 anni di contributi. La ritenuta continua oppure cessa?
Con 40 anni di contributi versati, la trattenuta giornaliera applicata dal datore di lavoro sullo stipendio cessa. Lo conferma la Circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2003, che chiarisce le regole di cumulo tra Assegno Ordinario di Invalidità e reddito da lavoro dipendente: al raggiungimento di quella soglia contributiva, lo stipendio diventa interamente cumulabile con la prestazione previdenziale, senza più alcuna decurtazione in busta paga.
Attenzione però: la cessazione riguarda solo la trattenuta del datore di lavoro e non la riduzione INPS applicata direttamente sull’assegno, che segue invece regole proprie e resta in vigore indipendentemente dall’anzianità contributiva.
Trattenuta in busta paga ai dipendenti con AOI
Chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità (AOI) e continua a lavorare come dipendente è soggetto a una doppia decurtazione. La prima è operata dall’INPS direttamente sull’importo dell’assegno, in relazione al reddito complessivo da lavoro. La seconda è la cosiddetta trattenuta giornaliera in busta paga, effettuata dal datore di lavoro per conto dell’INPS ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Questa trattenuta scatta quando l’assegno — già eventualmente ridotto per effetto del reddito — supera comunque il trattamento minimo INPS. In quel caso, il datore di lavoro trattiene il 50% della quota eccedente il trattamento minimo, moltiplicata per i giorni retribuiti. Per il 2026, il trattamento minimo INPS di riferimento è pari a 611,85 euro mensili.
La trattenuta non può mai superare l’importo della retribuzione percepita e si applica solo se l’assegno è stato liquidato con meno di 40 anni di contributi. Non scatta, inoltre, quando il reddito da lavoro dipendente è inferiore al trattamento minimo INPS annuo, né per chi lavora con contratti a termine di durata complessiva non superiore a 50 giornate nell’anno solare (art. 10, D.Lgs. n. 503/1992; Circolare INPS n. 197/2003).
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Cosa succede con 40 anni di contributi
Al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva, comprensivi di eventuali periodi riconosciuti come supplemento, la trattenuta giornaliera del datore di lavoro cessa completamente. La base normativa è nell’art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce la piena cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni e degli assegni liquidati con anzianità pari o superiore a 40 anni; la Circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2003 ha poi confermato e specificato l’applicazione di questa regola agli assegni ordinari di invalidità.
Da quel momento in poi, lo stipendio è corrisposto per intero, senza alcuna quota trattenuta dal datore. Questa variazione non richiede domanda da parte del lavoratore, ma è necessario che il datore di lavoro sia correttamente informato del raggiungimento della soglia contributiva, per aggiornare il trattamento in busta paga.
Regole di riduzione INPS sull’assegno AOI
Cessata la trattenuta del datore, l’INPS continua ad applicare la riduzione sull’assegno in base al reddito, secondo le regole dell’art. 1 della legge 335/1995. Questa riduzione opera indipendentemente dall’anzianità contributiva e segue le seguenti soglie, calcolate sul reddito annuo da lavoro:
- nessuna riduzione se il reddito è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo INPS;
- riduzione del 25% dell’importo dell’assegno se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo;
- riduzione del 50% dell’importo dell’assegno se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo.
Per il 2026, quattro volte il trattamento minimo mensile corrisponde a circa 2.447 euro al mese (611,85 euro × 4), cinque volte a circa 3.059 euro. La riduzione INPS non può in ogni caso portare il reddito complessivo al di sotto della soglia della fascia immediatamente precedente a quella in cui il reddito del lavoratore si colloca.
In sintesi: al raggiungimento dei 40 anni di contributi, lo stipendio torna pieno e il datore non opera più alcuna trattenuta. L’assegno di invalidità può però continuare a essere ridotto dall’INPS, nella misura del 25% o del 50%, se il reddito da lavoro supera le soglie indicate.
Se lei prevede di raggiungere i 40 anni di versamenti con il futuro supplemento si troverà a non subire più la decurtazione in busta paga ma dovrà verificare se il suo reddito rientra nelle fasce che determinano la riduzione INPS sull’assegno.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz