Rinuncia all’eredità con debiti, quando i figli sono al riparo

Risposta di Barbara Weisz

8 Luglio 2026 07:41

Antonio chiede:

La rinuncia formale dell’eredità mette i figli al riparo rispetto alle pretese di eventuali creditori del genitore defunto? In assenza di altri beni, per i soli effetti personali del de cuius va allegato l’inventario? Basta che sia redatto dal cancelliere? Alternativamente, se i figli restano inerti (non rinunciano né accettano) dopo l’apertura della successione, i terzi posso esperire nei loro confronti azioni esecutive? Passati dieci anni, i debiti cadono in prescrizione? In fine, tanto nell’ipotesi della formale rinuncia quanto in quella dell’inerzia, i figli sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto?

La rinuncia formale all’eredità mette in linea generale i figli al riparo dai debiti del genitore defunto, perché impedisce l’acquisto della qualità di erede. La protezione, però, dipende da tre aspetti: la rinuncia deve essere fatta nelle forme dell’art. 519 c.c., non devono essere compiuti atti di accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. e, se i figli sono nel possesso di beni ereditari, deve essere rispettata la disciplina dell’inventario prevista dall’art. 485 c.c. In sintesi:

  • la rinuncia all’eredità ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale esclude la responsabilità personale per i debiti del defunto;
  • il figlio chiamato all’eredità che non accetta e non rinuncia non è ancora erede, quindi i creditori non possono trattarlo come debitore personale;
  • il possesso di beni ereditari, anche modesti, impone cautela perché senza inventario nei termini può produrre l’acquisto dell’eredità pura e semplice;
  • il termine di dieci anni riguarda il diritto di accettare l’eredità e non cancella automaticamente i debiti del defunto;
  • la dichiarazione dei redditi del defunto è un adempimento degli eredi, non di chi ha validamente rinunciato.

Rinuncia formale e debiti del defunto

Con la rinuncia formale all’eredità, il figlio non acquista la qualità di erede e non risponde con il proprio patrimonio dei debiti lasciati dal genitore. L’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, con inserimento nel registro delle successioni.

Il principio da cui partire è l’art. 459 c.c.: l’eredità si acquista con l’accettazione. Senza accettazione, espressa o tacita, il chiamato non diventa erede. La rinuncia produce l’effetto opposto e, ai sensi dell’art. 521 c.c., chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

Va però evitata una formula troppo assoluta. I creditori del defunto non possono aggredire i beni personali dei figli che hanno validamente rinunciato, ma possono agire sul patrimonio ereditario se esistono beni del de cuius, anche attraverso la nomina di un curatore dell’eredità giacente. Diverso è il caso dei creditori personali del figlio rinunciante, che possono valutare l’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori ai sensi dell’art. 524 c.c.

Inventario se i figli hanno beni ereditari

L’inventario dei beni ereditari diventa decisivo se i figli sono nel possesso di beni del defunto, anche quando l’asse ereditario appare composto solo da effetti personali. L’art. 485 c.c. prevede che il chiamato all’eredità che si trova nel possesso di beni ereditari debba fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione.

Trascorso il termine senza inventario, il chiamato è considerato erede puro e semplice; in quel caso può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio. Dopo il compimento dell’inventario, il chiamato che non ha ancora accettato ha quaranta giorni per scegliere se accettare o rinunciare.

Per rispondere al dubbio sugli effetti personali, non serve allegare un inventario alla rinuncia quando i figli non sono nel possesso di beni ereditari. Se invece hanno nella propria disponibilità beni del defunto, anche mobili, documenti, oggetti di valore o somme, l’inventario è la tutela corretta. Non basta un elenco privato: l’art. 769 c.p.c. stabilisce che l’inventario sia eseguito dal cancelliere competente o da un notaio, mentre l’art. 775 c.p.c. richiede la descrizione delle attività e delle passività ereditarie.

Inerzia dei chiamati e iniziativa dei creditori

Se i figli non rinunciano e non accettano, rimangono chiamati all’eredità e non diventano automaticamente debitori personali del genitore. La loro inerzia non equivale ad accettazione, salvo il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare.

L’accettazione tacita è regolata dall’art. 476 c.c., non dall’art. 474 c.c. Si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che avrebbe il diritto di compiere solo come erede. La vendita di un immobile ereditario, la riscossione di somme spettanti al defunto o la gestione sostanziale dei beni caduti in successione possono quindi esporre al rischio di accettazione tacita.

I creditori del defunto, davanti all’inerzia dei chiamati, non devono attendere per forza dieci anni. L’art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia. Se il termine decorre senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Quando nessuno ha accettato e il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può inoltre rilevare l’art. 528 c.c. sull’eredità giacente, con nomina di un curatore da parte del tribunale. In questa ipotesi i creditori possono rivolgere le proprie pretese verso la massa ereditaria amministrata dal curatore, non verso il patrimonio personale dei figli che non sono diventati eredi.

Prescrizione dopo dieci anni

Il termine di dieci anni non fa cadere automaticamente in prescrizione tutti i debiti del defunto. L’art. 480 c.c. stabilisce che in dieci anni si prescrive il diritto di accettare l’eredità, con decorrenza ordinaria dall’apertura della successione.

I debiti seguono invece la loro prescrizione propria, che dipende dalla natura del credito. Un debito ordinario può avere prescrizione decennale, altri crediti possono avere termini diversi. La morte del debitore non cancella il credito e non trasforma ogni pretesa in un termine unico di dieci anni.

Nel caso di inerzia dei figli, il decorso del termine decennale incide quindi sulla possibilità di diventare eredi; non è una sanatoria generale dei debiti. Se nessuno accetta e non vi sono beni ereditari utilmente aggredibili, il creditore può trovarsi senza un patrimonio su cui soddisfarsi, ma questa è una conseguenza pratica diversa dalla prescrizione automatica del debito.

Dichiarazione dei redditi del defunto

La dichiarazione dei redditi di una persona deceduta deve essere presentata dagli eredi se il defunto era tenuto all’adempimento. Il riferimento è l’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina gli eredi del contribuente e la loro responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie anteriori alla morte.

Chi ha validamente rinunciato all’eredità non è erede e, per questa ragione, non dovrebbe presentare la dichiarazione del defunto qualificandosi come tale. La stessa cautela vale per il chiamato rimasto inerte: prima di accedere alla precompilata o trasmettere atti fiscali in qualità di erede, è necessario chiarire la scelta successoria, per evitare comportamenti non coerenti con la rinuncia o con la volontà di non accettare.

La successione ereditaria e gli adempimenti fiscali vanno quindi tenuti distinti. La dichiarazione di successione riguarda il trasferimento del patrimonio e può coinvolgere anche i chiamati finché non rinunciano; la dichiarazione dei redditi del defunto riguarda invece l’ultimo periodo d’imposta e, sul piano normativo, fa capo agli eredi.

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