Sono un’insegnante in pensione. Mio padre è morto nel 1967 “per cause di guerra”. Ho diritto all’esenzione IRPEF e benefici fiscali per i trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, in base alla Legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 comma 211, in particolare con l’Ordinanza n° 4873 del 25 febbraio 2025?
L’esenzione che cita riguarda le vittime del dovere, categoria diversa da quella di suo padre, deceduto per cause di guerra. La sua pensione da insegnante è quindi soggetta a IRPEF. L’esenzione collegata alle vittime di guerra opera sulla pensione di guerra e sulla sua eventuale reversibilità ma non sui trattamenti pensionistici propri dell’orfano superstite.
Esenzione IRPEF comma 211 per vittime del dovere
L’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016 ha esteso alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo, tra cui l’esenzione IRPEF per le vittime del dovere. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025 che lei richiama, ha chiarito che l’esenzione copre tutti i trattamenti pensionistici di questi soggetti, anche quelli non legati all’evento che ha determinato lo status.
Solo di recente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, e l’INPS, con il messaggio n. 612 del 20 febbraio 2026, hanno recepito l’orientamento, confermando che l’esenzione spetta fin dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore del comma 211.
Vittima di guerra e del dovere: categorie differenti
La vittima di guerra è il civile o militare che perde la vita per eventi bellici, con un trattamento disciplinato dalla normativa sulle pensioni di guerra. La vittima del dovere è il dipendente pubblico, comprese le forze armate e di polizia, deceduto o invalidato per causa di servizio nelle ipotesi previste dalla legge 466/1980 e dalle norme sui soggetti equiparati (legge 266/2005).
Le due figure in casi particolari si sovrappongono, perché un militare caduto in una missione può essere insieme vittima di un evento bellico e vittima del dovere; suo padre, deceduto per cause di guerra nel 1967, rientra però nella prima categoria.
Esenzione sulla pensione di guerra, anche reversibile
Le pensioni di guerra sono esenti da IRPEF, e lo è anche la reversibilità riconosciuta agli orfani. Questa esenzione riguarda quel trattamento e non si estende alla pensione che lei percepisce come insegnante, che segue le regole ordinarie di tassazione. L’estensione a tutti i trattamenti, compreso quello da lavoro, vale per le vittime del dovere e i loro familiari, e non per gli orfani di guerra.
L’elemento che fa la differenza è lo status riconosciuto a suo padre. Verifichi il tipo di trattamento e il provvedimento con cui è stato attribuito: solo in caso di riconoscimento anche come vittima del dovere o soggetto equiparato l’esenzione si estenderebbe a i suoi trattamenti pensionistici, inclusa quello da insegnante.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz