Prestazioni sanitarie con IVA e senza detrazione: le regole del Fisco per quattro operatori

di Teresa Barone

2 Marzo 2026 08:57

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L'Agenzia delle Entrate illustra il trattamento IVA sulle prestazioni sanitarie di quattro operatori del benessere e della salute, con le regole 2026 per la detraibilità e la fattura.

La legge li aveva messi tra le professioni sanitarie. Il Fisco ancora no. Questo è il corto circuito che blocca oggi osteopati e chiropratici: formalmente riconosciuti dalla Legge n. 3/2018, continuano ad applicare l’IVA ordinaria al 22% su ogni prestazione. La ragione è nei passaggi burocratici senza i quali non può scattare l’esenzione. La conseguenza è che le loro prestazioni non sono ancora detraibili.

A fissare le regole è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, che chiarisce il trattamento IVA, gli obblighi di fatturazione e la possibilità di detrazione fiscale per le prestazioni rese da quattro figure che operano tra benessere e salute: osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti (massaggiatori degli stabilimenti idroterapici).

Prestazioni sanitarie esenti IVA: i requisiti in Italia

Il chiarimento AdE si muove sul doppio binario dei requisiti soggettivi e oggettivi. Entrambi devono coesistere per accedere all’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie prevista dall’art. 10, n. 18) del DPR n. 633/1972.

La legge italiana, recependo le direttive europee, richiede la compresenza di due condizioni: un requisito oggettivo (la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona) e un requisito soggettivo (chi la eroga deve appartenere a una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, o deve essere individuato da apposito decreto ministeriale).

Osteopati e chiropratici con IVA al 22% e senza detrazione

Il caso degli osteopati e chiropratici è quello che genera più malcontento tra i professionisti. La Legge n. 3/2018 li ha formalmente inclusi tra le professioni sanitarie ma l’iter normativo per la loro piena istituzione si è arenato: mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per la valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti, e i relativi albi non sono stati istituiti.

Senza questi presupposti, spiega l’Agenzia richiamando un parere del Ministero della Salute del novembre 2025, non è possibile garantire il livello di vigilanza richiesto dalla normativa. Risultato: le prestazioni di osteopati e chiropratici sono soggette a IVA ordinaria al 22%, devono essere dichiarate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e non rientrano tra quelle detraibili nel 730.

Vale la regola opposta se la stessa prestazione osteopatica o chiropratica viene eseguita da un fisioterapista iscritto all’albo: in quel caso la detraibilità è ammessa, come chiarito dalla circolare 14/E del 2024.Come si evince da questo paradosso, il confine tra le due figure di fisioterapia osteopatia e le spese mediche detraibili in relazione alle loro prestazioni non è sempre intuitivo.

Chinesiologo fuori dalle professioni sanitarie vigilate

Sul chinesiologo il Ministero della Salute è netto: la figura non è riconosciuta tra le professioni sanitarie perché la sua attività è finalizzata alla promozione del benessere e al mantenimento della salute attraverso l’esercizio fisico, senza sovrapporsi alle competenze sanitarie regolamentate. Non si tratta di un iter incompleto come per osteopati e chiropratici, ma di una classificazione precisa e definitiva. Il chinesiologo applica l’IVA ordinaria su tutte le prestazioni, emette fattura elettronica tramite SdI e le sue spese non sono ammesse al Sistema Tessera Sanitaria né detraibili nel 730.

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Per massoterapista esenzione IVA possibile ma a due condizioni

Il quadro si ribalta per il massoterapista. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie lo cita espressamente come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza, e questo gli apre la porta all’esenzione IVA. Due le condizioni che devono coesistere: il possesso di un titolo abilitante idoneo (la qualifica di Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici – MCB) e lo svolgimento dell’attività sotto supervisione di un professionista sanitario. Soddisfatte entrambe, le prestazioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili nel modello 730 e devono confluire nel Sistema Tessera Sanitaria.

Da qui deriva un vincolo specifico, definitivo con gli interventi legislativi del 2025: chi invia dati al Sistema Tessera Sanitaria non può emettere fattura elettronica tramite SdI per le stesse operazioni verso persone fisiche. Il massoterapista che opera in esenzione deve quindi continuare a certificare i compensi ai privati con modalità che non transitino dal canale SdI.

IVA e fatturazione: il riepilogo per figura professionale

Operatore Trattamento IVA e fattura Spesa detraibile
Osteopata IVA 22% e fattura elettronica SdI (senza invio TS) No
Chiropratico IVA 22% e fattura elettronica SdI (senza invio TS) No
Chinesiologo IVA 22% e fattura elettronica SdI (senza invio TS) No
Massoterapista MCB Esente con requisiti (con invio TS)

Le cose potrebbero cambiare per osteopati e chiropratici

La posizione fiscale di osteopati e chiropratici non è cristallizzata per sempre. Quando l’iter normativo della Legge n. 3/2018 si concluderà — con l’istituzione degli albi, la definizione dei titoli equipollenti e gli accordi Stato-Regioni — il trattamento IVA potrà essere rivisto e allineato a quello delle altre professioni sanitarie vigilate. A quel punto anche le loro prestazioni dovrebbero rientrare nell’esenzione IVA e le spese diventare detraibili per i pazienti. Per ora, però, chi opera in questi ambiti fattura con IVA al 22% e non può contare sullo schermo del Sistema Tessera Sanitaria. Nè i loro pazienti possono detrarre i costi delle prestazioni.