Come si paga la rottamazione-quinquies: metodi, canali e scadenze

di Barbara Weisz

3 Febbraio 2026 11:03

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Servizi online, app Equiclick, domiciliazione bancaria, sportelli bancari e postali, sportelli bancomat abilitati, home banking: regole e scadenze di pagamento.

Le regole per pagare le somme dovute per la rottamazione-quinquies sono analoghe a quelle previste nelle precedenti edizioni della definizione agevolata. Le differenze riguardano invece la durata della rateazione, che è diluita in un arco di tempo più lungo, arrivando fino a 54 rate. Un’altra novità è l’importo minimo delle rate, che è pari a 100 euro contro i 50 delle scorse edizioni.

Canali e metodi di pagamento rottamazione-quinquies

I dettagli sui diversi metodi di pagamento attivabili sono contenuti nelle FAQ pubblicate sul portale dell’agente della riscossione. Eccoli:

  • servizio di pagamento online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (accessibile dalla home page del sito AdER);
  • app Equiclick;
  • domiciliazione sul conto corrente (con istruzioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute);
  • moduli di pagamento allegati alla Comunicazione delle somme dovute (si possono pagare presso sportello bancari e uffici postali, servizi di home banking, ricevitorie autorizzate e tabaccai);
  • sportelli bancomat con servizio CBILL e Postamat;
  • sportelli Agenzia delle Entrate (previo appuntamento).

Scadenze di versamento rate rottamazione-quinquies

Le scadenze sono riportate nella comunicazione delle somme dovute, in ogni caso sono le seguenti.

  • La prima o unica rata va pagata entro il 31 luglio 2026, le successive il 30 settembre e il 30 novembre.
  • Negli anni successivi, ci sono sei scadenze annuali: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
  • Le ultime tre rate, in scadenza nel 2035, vanno saldate il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Decadenza per mancato pagamento

Il contribuente decade dalla rottamazione se non paga la prima o unica rata, perché questa scadenza rappresenta sostanzialmente l’adesione formale alla definizione agevolata. Oppure se non paga due rate, anche non consecutive. O se non paga l’ultima rata. Se si verifica questa situazione, riprendono le normali procedure di riscossione e le somme versate si considerano un acconto sul totale dovuto.