Rottamazione-quinquies: gli effetti della domanda di adesione

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Gennaio 2026
Aggiornato 30 Gennaio 2026 06:39

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Dalla sospensione della riscossione ai termini di prescrizione: cosa accade dopo l’invio della domanda di rottamazione-quinquies.

Con la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, il contribuente attiva una serie di effetti giuridici immediati sui carichi indicati nell’istanza. Si tratta di conseguenze automatiche previste dalla norma, che incidono sulle procedure di riscossione, sui termini di prescrizione e sugli obblighi di pagamento in corso.

Il perimetro applicativo della misura, i carichi definibili e le regole generali di accesso sono disciplinati dalla rottamazione-quinquies.

Sospensione delle procedure di riscossione

Dalla data di presentazione della domanda e fino all’eventuale decadenza, l’Agente della riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive sui carichi indicati nell’istanza e sospende quelle già in corso, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il contribuente non è considerato inadempiente per i debiti oggetto di definizione, anche ai fini del DURC.

Restano tuttavia efficaci eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritti.

La sospensione opera esclusivamente per i carichi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata. Qualora vengano indicati debiti non definibili, su tali posizioni non si producono effetti sospensivi, come chiarito dal comma 91 della Legge di Bilancio 2026.

Prescrizione, decadenza e rateazioni in corso

Con l’invio dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi inseriti nella domanda.

La rottamazione-quinquies può riguardare anche cartelle già oggetto di rateazione ordinaria: in questo caso, la presentazione della domanda interrompe temporaneamente l’obbligo di versamento delle rate fino alla definizione dell’esito.

Decadenza e perdita degli effetti

Gli effetti della definizione agevolata vengono meno se il contribuente non perfeziona l’adesione con il pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

La decadenza si verifica anche in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. In tali ipotesi:

  • riprendono le procedure di riscossione;
  • ricominciano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza;
  • le somme versate restano acquisite a titolo di acconto sul debito complessivo.