Con la domanda aperta fino al 30 aprile 2026, uno dei punti più delicati della rottamazione-quinquies riguarda le cartelle davvero ammesse alla definizione agevolata. Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiariscono che non tutte le somme iscritte a ruolo possono essere sanate: rientrano solo i carichi espressamente previsti dalla legge, mentre restano fuori i debiti da accertamento e una parte delle entrate locali e delle sanzioni amministrative.
- Quali cartelle rientrano nella rottamazione-quinquies
- Debiti esclusi dalla rottamazione-quinquies
- Avvisi bonari e avvisi di accertamento seguono regole diverse
- Cartelle già rateizzate e contenzioso pendente
- Rottamazione-quater e contribuenti decaduti
- Crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa
- Domanda entro il 30 aprile e risposta AdER entro il 30 giugno
Quali cartelle rientrano nella rottamazione-quinquies
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo quando derivano dalle fattispecie indicate dalla legge 199/2025. Il criterio decisivo non è soltanto la data di affidamento: conta soprattutto l’origine del debito.
Rientrano nella rottamazione-quinquies:
- le somme dovute a seguito di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- i carichi derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali sulle dichiarazioni fiscali;
- i contributi previdenziali e assistenziali affidati alla riscossione, se non nascono da atti di accertamento;
- le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Prefetture o amministrazioni statali, nei limiti previsti dalla disciplina della definizione agevolata.
Debiti esclusi dalla rottamazione-quinquies
La sanatoria non si estende a tutti i carichi iscritti a ruolo. Restano esclusi i debiti che la norma non include espressamente e quelli che AdER indica tra le fattispecie fuori dalla definizione.
Tra i principali debiti esclusi rientrano:
- i debiti derivanti da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate;
- gli aiuti di Stato da recuperare;
- i crediti derivanti da condanne della Corte dei conti;
- le sanzioni penali e le somme dovute a seguito di sentenze penali di condanna;
- i tributi locali, salvo le regole specifiche previste per le entrate degli enti territoriali;
- le multe stradali elevate dai Comuni, che non seguono il regime ordinario della rottamazione-quinquies statale.
Avvisi bonari e avvisi di accertamento seguono regole diverse
Uno degli errori più frequenti è confondere gli avvisi bonari con gli atti di accertamento. Le somme che emergono dai controlli automatici o formali sulle dichiarazioni possono confluire in carichi definibili, mentre i debiti che nascono da un vero e proprio avviso di accertamento restano fuori anche se vengono poi iscritti a ruolo.
La differenza pesa molto sul piano pratico. Non basta verificare che esista una cartella: bisogna capire da quale atto trae origine il carico, perché è lì che si decide se la somma può essere inserita nella domanda di adesione.
Cartelle già rateizzate e contenzioso pendente
Le cartelle già rateizzate possono rientrare nella rottamazione-quinquies, ma solo se il debito è tra quelli definibili. La presenza di una dilazione in corso non allarga l’ambito della misura e non rende ammissibile un carico che la legge esclude.
Possono essere inserite nella domanda anche cartelle con contenzioso tributario pendente, purché il contribuente rinunci al giudizio. Anche in questo caso, però, la lite non cambia la natura del debito: se il carico deriva da accertamento, resta escluso.
Rottamazione-quater e contribuenti decaduti
La posizione dei contribuenti collegati a precedenti definizioni agevolate cambia in base alla loro situazione al 30 settembre 2025. Chi risultava ancora in regola con i pagamenti della rottamazione-quater a quella data non può abbandonare il vecchio piano per entrare nella quinquies e ottenere una dilazione più lunga.
Restano invece ammessi i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, compresa la quater, se la decadenza si è verificata entro quella data e se i carichi rientrano nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata.
Crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa
La definizione agevolata può riguardare anche i carichi inseriti in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o nelle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa. In questi casi, però, l’adesione segue regole dedicate e canali distinti rispetto alla procedura ordinaria.
Il punto resta lo stesso: possono essere trattati solo i carichi definibili. La procedura di crisi non rende ammissibili debiti che la legge esclude, ma incide sulle modalità con cui la domanda viene presentata.
Domanda entro il 30 aprile e risposta AdER entro il 30 giugno
Per i debiti ammessi, la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies va presentata entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno AdER invia la comunicazione con l’esito, le somme dovute e il piano di pagamento.
La prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Da quel momento si apre la fase dei versamenti, che segue il calendario fissato dalla legge e comporta la perdita dei benefici in caso di mancato rispetto delle scadenze.