È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 186/2025 (decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186), che interviene in modo mirato su più ambiti della fiscalità. Il provvedimento introduce correttivi e semplificazioni per il Terzo Settore, ridefinisce alcune regole IVA, aggiorna il regime fiscale dello sport dilettantistico e chiarisce il trattamento delle sopravvenienze attive nelle procedure di crisi d’impresa.
Tra le misure di maggiore impatto figura il rinvio al 2036 del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti associativi. Vediamo sinteticamente tutte le novità.
- Terzo Settore, stop alle plusvalenze nel passaggio dei beni
- Nuove semplificazioni IVA per ETS
- Esenzione IVA rinviata al 2036 per gli enti associativi
- Regime forfettario: soglia IVA a 85mila euro per ODV e APS
- Sport dilettantistico, confermato il tetto dei 400mila euro
- Crisi d’impresa, detassazione delle sopravvenienze attive
- IVA, pagamenti digitali e trasporti: gli altri interventi
Terzo Settore, stop alle plusvalenze nel passaggio dei beni
Per gli enti del Terzo Settore arriva una misura attesa: viene introdotto l’articolo 79-bis nel Dlgs n. 117/2017, che consente di sospendere la tassazione delle plusvalenze quando un bene strumentale esce dal regime d’impresa ed è destinato ad attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale.
La plusvalenza torna imponibile se il bene viene destinato a finalità diverse o ceduto. In questi casi, il calcolo avviene sulla base del valore normale o del corrispettivo, confrontati con il costo non ammortizzato al momento del cambio di regime.
L’obiettivo è evitare effetti fiscali automatici legati alla nuova qualificazione delle attività prevista dal Codice del Terzo Settore. La tassazione resta sospesa finché il bene viene utilizzato per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Nuove semplificazioni IVA per ETS
Il decreto introduce ulteriori interventi di semplificazione. Tra questi:
- aggiornamento della normativa Iva con il superamento dei riferimenti alle Onlus;
- estensione dell’aliquota Iva ridotta al 5% alle prestazioni delle imprese sociali costituite in forma societaria;
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi per ODV e APS in regime forfettario;
- eliminazione dell’obbligo di certificazione fiscale dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Esenzione IVA rinviata al 2036 per gli enti associativi
Il decreto rinvia al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni effettuate dagli enti associativi previsto dal decreto-legge n. 146/2021. L’entrata in vigore era stata fissata da ultimo al 1° gennaio 2026.
Il rinvio è collegato ai rilievi della Commissione Europea sul mancato allineamento tra normativa nazionale e disciplina comunitaria in materia di IVA per alcune tipologie di enti associativi.
Regime forfettario: soglia IVA a 85mila euro per ODV e APS
Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai soli fini IVA la soglia di accesso al regime forfettario viene innalzata da 65mila a 85mila euro di ricavi annui. Parallelamente, viene ridotta alla stessa cifra anche la soglia prevista dal Codice del Terzo Settore per l’applicazione del regime forfettario sulle attività commerciali, in luogo dei precedenti 130mila euro.
Sport dilettantistico, confermato il tetto dei 400mila euro
Per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS viene ridefinito l’ambito del regime forfettario. L’accesso resta consentito se i proventi da attività commerciali non superano i 400mila euro annui.
Sono esclusi dal regime gli enti del Terzo Settore che svolgono attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale.
Crisi d’impresa, detassazione delle sopravvenienze attive
Il decreto fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, estendendo l’esclusione dalla tassazione delle sopravvenienze attive anche ai nuovi strumenti introdotti dal Codice della crisi.
L’esclusione riguarda, tra l’altro, concordato minore, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione omologati e piani attestati o soggetti a omologazione. Non sono previsti rimborsi per imposte già versate.
IVA, pagamenti digitali e trasporti: gli altri interventi
Il decreto aggiorna anche le definizioni IVA per i servizi di pagamento transfrontalieri, allineandole alla normativa europea, e estende la non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi tramite intermediari, superando precedenti interpretazioni restrittive.
Infine, viene abrogato l’obbligo di comunicazione delle vendite B2C previsto dalla Legge di Bilancio 2023, per evitare una duplicazione di adempimenti già coperti da una disciplina successiva più ampia.